Sentenza n. 1398/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, presentata dal ricorrente in data 30 gennaio 2026, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, a disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia e successivamente formalizzante la domanda di protezione internazionale mediante modello C3, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza del 30 gennaio 2026 volta all’inserimento nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, l’ordine di immediato inserimento nel sistema di accoglienza entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, motivato con l’indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza, il costante afflusso di richiedenti asilo e il richiamo all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’adozione del provvedimento espresso di rigetto ha fatto cessare lo stato di inerzia, che costituisce una condizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. L’interesse del ricorrente si è quindi trasferito sull’impugnazione del diniego, non proposta nel giudizio in esame. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente aveva chiesto anche l’ordine di immediato inserimento nel sistema di accoglienza e tale risultato non era stato conseguito. Nulla è stato disposto sulle spese di lite: pur ritenendo che l’Amministrazione avesse provveduto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 nei confronti di un’Amministrazione statale. È stato invece liquidato, a carico dello Stato, il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell’importo indicato nel dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
Disciplinano le misure cautelari richieste dal ricorrente; nel corso del giudizio era stata adottata una misura cautelare urgente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e le parti sono state sentite.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015
Individuano il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale al quale il ricorrente chiedeva di essere inserito.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
È stato richiamato dalla Prefettura quale elemento normativo posto a fondamento del diniego di accesso all’accoglienza.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Il TAR ha ritenuto, sulla base della giurisprudenza richiamata, che la disposizione non si applichi quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto della natura dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
È stato utilizzato come criterio per la determinazione del compenso professionale.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso sull’istanza del privato fa cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’azione avverso il silenzio.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è negativo e non realizza la pretesa sostanziale del ricorrente, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere: l’interesse si trasferisce sull’impugnazione del diniego, che deve essere proposta secondo le forme e i termini propri.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice non può ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento favorevole o il conseguimento del bene della vita quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia definito espressamente il procedimento con un diniego non impugnato nel medesimo giudizio.
- La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata con la sentenza e, secondo quanto richiamato dal giudice, ha natura di decreto collegiale di liquidazione autonomamente opponibile.
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