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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24333/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004, fondati sulla ritardata fatturazione di compensi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato il rigetto in appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio depositava istanza di sospensione dando atto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022, con opzione per il pagamento rateale, producendo anche la comunicazione del piano di rateizzazione e le prove del versamento delle prime due rate.

La decisione

La Corte prende atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), rileva che tale adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili e considera la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. In conseguenza, dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese, ritenendo che la condanna del contribuente sarebbe incompatibile con la ratio della soluzione premiale, e non applica il raddoppio del contributo unificato per l’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    "impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione"

    l’adesione alla definizione agevolata implica necessariamente l’assunzione dell’impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti relativi ai carichi definibili, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.

  • art. 13 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica il cd. doppio contributo unificato nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta collegate alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi pendenti comporta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio relativo ai medesimi carichi, quando la disciplina della procedura preveda l’impegno alla rinuncia delle controversie pendenti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’adesione alla rottamazione legittima la declaratoria di inammissibilità o estinzione del giudizio di legittimità, anche se l’Agenzia delle entrate non si sia regolarmente costituita o non abbia preso posizione.
  • Nelle controversie estinte per effetto dell’adesione a una definizione agevolata, la compensazione delle spese è coerente con la ratio premiale dell’istituto e non va disposto il raddoppio del contributo unificato per inammissibilità sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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