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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34188/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo e detenzione illecita di munizioni. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge con riferimento agli artt. 393 e 629 c.p., sostenendo di aver agito per ottenere la restituzione di una quota di denaro provento di una precedente truffa commessa dalla persona offesa nel 2008 (cioè una presunta pretesa di natura privata), invocando l'applicazione del principio delle Sezioni Unite (ric. Filardo) anche ai crediti derivanti da azioni antigiuridiche; (2) omessa e illogica motivazione circa l'attendibilità della persona offesa e le supposte contraddizioni tra le sue dichiarazioni e quelle di altri testi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come estorsione poiché la pretesa di ottenere parte del profitto di una truffa commessa in concorso era priva di "giuridica azionabilità" e dunque non poteva rientrare nell'ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). La Corte ha confermato che la distinzione tra art. 393 e art. 629 c.p. si fonda sull'elemento intenzionale/finalistico (pretesa giuridicamente azionabile vs profitto ingiusto) e non sull'intensità della violenza o minaccia. Quanto all'attendibilità della persona offesa, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata, avendo la corte d'appello indicato numerosi riscontri (deposizioni di altri testi, arresto in flagranza e sequestro dell'arma). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, conferma della condanna di merito, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Rilevata distinzione rispetto all'art. 629 c.p. in base al fine dell'agente: l'art. 393 punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia quando la pretesa sia giuridicamente azionabile; la presenza di violenza o arma incide sulla pena ma non sposta la qualificazione se la domanda è agibile.

  • art. 629 c.p.

    Configura il reato di estorsione quando la condotta minacciosa o violenta è diretta al conseguimento di un profitto ingiusto privo di fondamento giuridico; la pretesa derivante da illeciti pregressi (proventi di reato, usura, prezzo di stupefacenti) integra normalmente l'estorsione.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione della persona offesa: le regole di formazione della prova testimoniale non si applicano alla persona offesa nel medesimo modo, e la sua dichiarazione può essere da sola decisiva se adeguatamente valutata.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alla multa alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00.

  • Sezioni Unite, n. 29541/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza centrale richiamata: distingue art. 393 e art. 629 c.p. in base al finalismo (pretesa giuridicamente azionabile vs profitto ingiusto), affermando che l'intensità della violenza o minaccia non è criterio di qualificazione tra le due fattispecie ma incide sulla gravità della pena.

Massime di principio

  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) si basa sul fine perseguito: se la pretesa è giuridicamente azionabile si può configurare l'art. 393, se è finalizzata al conseguimento di un profitto ingiusto (privo di tutela) si configura l'estorsione.
  • La provenienza illecita della pretesa (es. richiesta su proventi di reati, interessi usurari, prezzo di stupefacenti) rende la domanda non giuridicamente azionabile e, se accompagnata da violenza o minaccia, assume di regola natura estorsiva.
  • L'intensità della violenza o l'uso di un'arma possono aggravare la pena ma non determinano automaticamente la qualificazione del reato: non si può trasformare un esercizio arbitrario in estorsione soltanto per la maggiore gravità del mezzo usato.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione tipicamente di merito: le sue dichiarazioni, se adeguatamente motivate e corroborate, possono da sole fondare la condanna e difficilmente sono riformabili in cassazione salvo palesi contraddizioni.
  • In cassazione è difficile rimettere in discussione questioni di fatto e di prova; i motivi che attaccano la valutazione probatoria del giudice di merito trovano accoglienza solo in presenza di vizi motivazionali evidenti o di contraddizioni manifeste.
  • Chi propone richieste basate su crediti di origine illecita non può far valere tali pretese come "giuridicamente azionabili": il contesto (origine del credito) va esaminato e, se illecito, le condotte minacciose conseguenti configurano estorsione.

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