Cassazione Penale, Sentenza n. 36276/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lisai ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari dell'01/03/2021 che aveva confermato la sua responsabilità, seppur con riduzione della pena, per i reati di tentata estorsione aggravata (capo A) e tentata rapina aggravata (capo B). Nel ricorso per cassazione erano dedotti: (1) erronea applicazione della legge penale relativa alla qualificazione del fatto del capo A come tentativo di estorsione invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (2) vizio di motivazione circa l'esistenza o meno di un accordo contrattuale e la natura delle consegne di sigarette; (3) vizio di motivazione sulla qualificazione del capo B come tentativo di rapina aggravata invece che danneggiamento; (4) vizio di motivazione in relazione alla esclusione della desistenza prevista dall'art. 56, comma 3, cod. pen.; (5) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; (6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione, rilevato il decesso sopravvenuto dell'imputato successivamente alla proposizione del ricorso, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. La Corte ha richiamato il disposto di principio secondo cui, in caso di morte dell'imputato dopo il deposito del ricorso, il rapporto processuale si estingue e non è possibile una pronuncia di proscioglimento nel merito (richiamando la giurisprudenza). Nulla è stato disposto per le spese. Per effetto della decisione non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di cassazione dedotti.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e preclude ogni pronuncia di proscioglimento nel merito, in quanto il rapporto processuale si è estinto.
art. 56, comma 3, cod. pen.
Il motivo di ricorso aveva invocato la desistenza ex art. 56, comma 3 (come causa di esclusione della responsabilità), ma la Corte non si è pronunciata sul punto a causa della sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4; la questione non è stata trattata nel merito per effetto dell'annullamento deciso per estinzione del reato.
attenuanti generiche (normativa collegata)
La dedotta omissione di riconoscimento delle attenuanti generiche non è stata esaminata nella decisione di cassazione, che ha soprasseduto per la sopravvenuta estinzione del reato.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Rv. 267384)
Richiamata quale parametro di riferimento, conferma il principio che la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, il processo penale relativo si estingue e la Corte di Cassazione normalmente annulla senza rinvio la sentenza impugnata: non può pronunciarsi nel merito né emettere pronunce di proscioglimento.
- I motivi di cassazione sostanziali (errori di qualificazione giuridica, vizi di motivazione, mancato riconoscimento di attenuanti) restano ininfluenti se sopravviene l'estinzione del reato per morte, perché la Corte non entra nel merito.
- Le questioni relative a circostanze estintive, attenuanti o qualificazioni giuridiche possono essere giudicate solo se il rapporto processuale non si è estinto; la sopravvenuta morte dell'imputato interrompe la trattazione sostanziale del ricorso.
- La sentenza che annulla per estinzione non produce effetti di proscioglimento né valutazioni sulla responsabilità: civilisticamente o in ambiti diversi dal processo penale (es. responsabilità civile, azioni civili) possono comunque rimanere questioni distinte e non automaticamente risolte dall'estinzione penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →