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Ordinanza

Ordinanza n. 892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00604/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, che aveva respinto il ricorso di primo grado nella procedura di gara CIG B6080036DD

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara o contro la sentenza appellata. L’istanza cautelare era fondata sui pregiudizi che l’appellante assumeva derivanti dall’immediata efficacia della sentenza e dalla prosecuzione della procedura e dell’esecuzione da parte della controinteressata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, senza pregiudicare la decisione sull’appello nel merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, presupposto indefettibile della tutela cautelare, perché l’udienza pubblica di merito era stata fissata a breve, per il 21 maggio 2026, e i pregiudizi allegati dall’appellante riguardavano esclusivamente la sua posizione di gestore uscente, ritenuta di per sé non tutelabile sotto il profilo dell’interesse pubblico. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’esecuzione era già stata avviata dalla controinteressata e che il mantenimento della situazione esistente rispondeva a più pregnanti ragioni di pubblico interesse. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La tutela cautelare in appello presuppone la verifica dei requisiti cautelari, tra cui il periculum in mora; in assenza di tale presupposto l’istanza deve essere respinta.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello non può essere concessa in assenza di un concreto e attuale periculum in mora, che costituisce presupposto indefettibile della misura.
  • La prossimità dell’udienza pubblica di merito può escludere il periculum in mora quando riduce a un arco temporale ravvicinato gli effetti pregiudizievoli allegati dalla parte appellante.
  • Il pregiudizio collegato alla mera perdita o sostituzione della posizione di gestore uscente, se non accompagnato da specifici profili di interesse pubblico, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione cautelare.
  • Quando l’esecuzione del servizio da parte della controinteressata sia già stata avviata, il mantenimento della situazione in essere può risultare giustificato da prevalenti ragioni di pubblico interesse nel bilanciamento cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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