Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. per mancata documentazione della circostanza dedotta (l'esistenza della querela non risulta dagli atti trasmessi). Le deduzioni circa la presenza della parte civile e considerazioni sull'onere della prova della tempestività della querela sono state ritenute inconferenti. Di conseguenza il gravame del P.M. non è stato accolto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria del 14/11/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di diffamazione per difetto di valida querela. Il Procuratore della Repubblica deduceva che negli atti del fascicolo del p.m. fosse presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, seppure priva della data certa di deposito per un presunto errore di copia degli atti, motivo per cui era stato richiesto rinvio dell'udienza. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio; la difesa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte alla Corte; qui utilizzata per l'inoltro delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale
Massime di principio
- Chi impugna deve documentare le circostanze fattuali che deduce: affermazioni non provate sulla presenza di documenti nel fascicolo non sono sufficienti.
- Se la querela non risulta negli atti trasmessi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile: la mancanza di prova documentale è motivo di inammissibilità.
- La presenza della parte civile nei fatti non supplisce alla mancanza di una querela valida; l'assenza di un valido atto di querela può impedire il procedimento per reati procedibili a querela.
- L'onere di provare la tempestività o la regolare acquisizione della querela grava su chi sostiene tali circostanze (qui il P.M.); occorre produrre ricevute di deposito, copie autenticate o altri elementi probatori.
- In caso di errori materiali nella copia degli atti, prima di impugnare è consigliabile ottenere l'integrazione o la certificazione dei documenti presso l'ufficio che ha ricevuto la querela, o chiederne al giudice di merito l'acquisizione, per evitare l'inammissibilità del gravame.
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