Sentenza del 13/02/2017 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica diretta del concessionario - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alle modalità ordinarie previste dalla prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la seconda parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità autonoma e alternativa di notifica, affidata direttamente al concessionario e all'ufficiale postale. La notifica non richiede quindi necessariamente l'intervento dei soggetti abilitati secondo la modalità descritta nella prima parte della norma.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione contempla due modalità alternative di notificazione: una ordinaria, riservata ai soggetti indicati nella prima parte della norma, e una diretta, eseguibile dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Quest'ultima è ritenuta valida senza necessità dell'intervento di un ufficiale della riscossione o di altro soggetto notificatore.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se sono rispettati i requisiti formali e probatori della spedizione e della consegna.
- La notifica diretta tramite raccomandata costituisce una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notifica eseguita dagli ufficiali o dagli altri soggetti abilitati.
- La mera assenza dell'intervento di un messo notificatore o di un ufficiale giudiziario non determina, di per sé, l'inesistenza o la nullità della notifica.
- In caso di contestazione, occorre verificare concretamente la documentazione della spedizione, l'avviso di ricevimento e la riferibilità della raccomandata al destinatario e alla cartella notificata.
- L'orientamento è coerente con Cassazione n. 4567/2015 e n. 1091/2013, richiamate come precedenti conformi.
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