Cassazione Civile, Ordinanza n. 17054/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della CTP di Venezia, nell'ambito di una controversia relativa a una cartella di pagamento per ritenute alla fonte, IRAP e IRES riferite all'anno d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di legittimità, la società resistente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere definito il carico iscritto a ruolo mediante la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Ha prodotto la documentazione attestante sia l'adesione alla rottamazione sia la successiva comunicazione dell'agente della riscossione sull'integrale pagamento del debito. La questione dedotta in cassazione è così divenuta quella dell'effetto estintivo della definizione agevolata intervenuta in pendenza del giudizio, anche quando l'istanza provenga dalla parte resistente/intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto ex lege il giudizio di cassazione, ritenendo che la definizione agevolata del carico e la comunicazione dell'esattore sull'avvenuto pagamento integrale integrassero una causa legale di estinzione del processo. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e ha escluso i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione sull'avvenuto pagamento integrale del debito, produce un effetto estintivo del giudizio.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 391, primo comma, c.p.c.
Le ipotesi di definizione agevolata con effetto estintivo sono ricondotte ai casi di estinzione del processo disposta per legge.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- In presenza di una valida definizione agevolata del carico fiscale, perfezionata con la dichiarazione del debitore e con la comunicazione dell'agente della riscossione attestante l'integrale pagamento, il giudizio tributario o di legittimità si estingue ex lege.
- L'effetto estintivo della definizione agevolata opera anche quando l'istanza sia formulata dalla parte resistente o intimata nel giudizio di cassazione, se la lite ha ad oggetto la cartella rientrante nella definizione.
- La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione è assimilata, quanto agli effetti processuali, a una rinuncia idonea a ricondurre la fattispecie tra i casi di estinzione del processo disposta per legge.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale del processo tributario indicata dalla normativa richiamata e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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