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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00920/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004, recuperando a tassazione maggiori redditi imponibili e IVA sulla base di risultanze investigative collegate alla c.d. "Lista Pessina" e a presunte operazioni con società estere e fatture ritenute false. La CTR aveva confermato l'annullamento degli atti, ritenendo in sostanza non dimostrata la denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini di accertamento e ravvisando ulteriori carenze dell'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR affermato apoditticamente la mancata prova della denuncia penale; 2) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini opera quando sussiste l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., anche se la denuncia non è poi effettivamente presentata; 3) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, poiché la CTR avrebbe accolto l'appello su vizi dell'accertamento non dedotti in primo grado o solo parzialmente dedotti in appello; 4) nullità per motivazione apparente. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e infondato il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, rigettando il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il principio decisivo affermato è che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva la sola sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla prova della sua effettiva presentazione; inoltre, il giudice tributario non può porre a base della decisione vizi non ritualmente dedotti dalle parti. La motivazione della CTR è stata ritenuta non apparente quanto al quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su domande, eccezioni o vizi non devoluti dalle parti; la CTR ha violato il principio decidendo su profili non ritualmente dedotti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura richiamava l'utilizzo o la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha accolto il motivo sotto questo profilo autonomamente, ma ha valorizzato l'erronea ricostruzione del thema decidendum.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione è sufficiente se esprime l'accertamento di fatto e le ragioni essenziali della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta non apparente sul quarto motivo, ma apparente/apodittica sul primo.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati"

    Il raddoppio opera quando la violazione integra astrattamente un reato tributario che impone la denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e dall'esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    La disciplina del raddoppio dei termini per l'IVA è letta in coerenza con quella dell'art. 43 d.P.R. 600/1973: rileva l'obbligo di denuncia, non la prova della sua effettiva proposizione.

  • art. 331 c.p.p.

    Costituisce il parametro per individuare l'obbligo di denuncia penale che fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La dichiarazione infedele è richiamata come possibile reato presupposto idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è richiamata come ulteriore reato idoneo a fondare l'obbligo di denuncia.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il rito camerale in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente che, sulla base dei fatti contestati, sussista astrattamente l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
  • Il giudice tributario, nel valutare la tempestività dell'accertamento, deve verificare se i fatti contestati integrino in astratto una fattispecie penalmente rilevante, non già accertare in via definitiva l'esistenza del reato in sede penale.
  • La decisione non può fondarsi su vizi dell'atto impositivo o su contestazioni che non siano state ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado o devolute con l'appello, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto l'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione concisa ma che individui l'accertamento di fatto compiuto non è, di per sé, nulla.
  • Quando il recupero a tassazione si fonda su presunte fatture false e su flussi finanziari esteri, la rilevanza processuale delle deduzioni difensive va apprezzata entro i limiti del thema decidendum effettivamente delineato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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