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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36974/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, rideterminando il reddito d'impresa e contestando l'indebita detrazione dell'IVA, sulla base di un controllo contabile relativo ad acquisti di merce da un fornitore ritenuto cartiera e, quindi, a operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova insufficiente dell'inesistenza delle operazioni e avesse valorizzato indebitamente elementi favorevoli alla contribuente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la decisione regionale non consentisse di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato sul contraddittorio endoprocedimentale, destinato però a rimanere assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni semplici, mentre il contribuente, una volta raggiunta tale prova, deve dimostrare l'effettività delle operazioni; nel caso concreto, però, la CTR aveva correttamente ritenuto che l'Ufficio non avesse assolto tale onere, valorizzando invece la prova del pagamento e un accordo scritto con data certa sull'imputazione dei pagamenti. Ha poi rigettato il secondo motivo, escludendo che la motivazione fosse apparente, poiché la sentenza d'appello, pur sintetica, esponeva un percorso argomentativo comprensibile e controllabile. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel contesto della contestazione dell'accertamento e del governo delle presunzioni in materia di reddito d'impresa

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale norma sulla detrazione IVA, esclusa in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel quadro normativo dell'accertamento IVA

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, il contribuente l'effettività una volta superata la prova presuntiva dell'Amministrazione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova per presunzioni semplici, da valutare nel loro complesso

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza degli indizi devono risultare da una valutazione globale e non atomistica

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, violato dalla censura che presupponeva atti non trascritti o non rinvenibili nella sentenza impugnata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali tributarie invocate sul vizio di motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quanto al contenuto della sentenza tributaria

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quanto alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel novero delle norme processuali tributarie

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel novero delle norme processuali tributarie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 1193 c.c.

    richiamato come regola derogabile di imputazione dei pagamenti, derogata dall'accordo tra le parti valorizzato dalla CTR

Massime di principio

  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, per negare la detrazione IVA e la deduzione dei costi, deve provare l'inesistenza dell'operazione; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova, anche presuntiva, dell'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esecuzione; la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è sufficiente se tali elementi sono normalmente compatibili con operazioni fittizie.
  • La valutazione delle presunzioni non può essere atomistica: il giudice di merito deve apprezzare il quadro indiziario nel suo complesso, poiché ogni indizio acquista o perde significato in relazione agli altri.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma chiara, anche per relationem, se rende comprensibile le ragioni della conferma della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, quando la censura miri in realtà a una diversa lettura delle prove.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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