Cassazione Penale, Sentenza n. 15296/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Novara) con assoluzioni per alcuni fatti e condanne per altre fattispecie di bancarotta fraudolenta, aveva ritenuto l'imputato amministratore di fatto della società per la seconda parte del 2009 e per il periodo successivo. Il ricorrente deduceva, in particolare, carenze nella motivazione circa la sua identificazione quale amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo relativo all'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto non fosse manifestamente infondato e che la motivazione della Corte di merito risultasse insufficiente su quel punto. Tenuto conto di ciò, è stato preso atto che il 29 settembre 2023 era maturata la prescrizione dei reati (decorsi 12 anni e 6 mesi dal 29 marzo 2011, data del fallimento). Con decisione del 27 marzo 2024 la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Prescrizione del reato (normativa generale sulla estinzione per prescrizione)
La Corte ha applicato il principio per cui, se al momento della decisione in cassazione i reati risultano estinti per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Nel caso concreto, è stato ritenuto che il termine di prescrizione si sia compiuto il 29/09/2023, computato a partire dalla data del fallimento del 29/03/2011
Massime di principio
- Se la qualifica soggettiva cruciale (es. amministratore di fatto) non è chiaramente motivata dalla Corte di merito, la Cassazione può ritenere non manifestamente infondato il motivo e riesaminare le conseguenze processuali, anche rispetto alla prescrizione.
- Quando alla data della decisione in Cassazione i reati sono ormai prescritti, il giudice di legittimità annulla la sentenza impugnata per estinzione del reato senza rinviare la causa al merito.
- La prescrizione può essere calcolata a partire dalla data del fatto rilevante interruttivo (qui: data del fallimento) e, se il decorso del termine è avvenuto durante il procedimento, può determinare l'estinzione dei reati anche se in precedenza vi erano state condanne parziali.
- Per il soggetto interessato, è strategico sollevare e documentare tempestivamente profili relativi all'esatta posizione soggettiva (es. amministratore di fatto) perché la mancanza di chiarezza sul punto può portare a esiti favorevoli per il ricorrente (anche per effetto della prescrizione).
- I difensori e l'organo giudicante devono prestare attenzione al calcolo dei termini di prescrizione (data di inizio del computo e decorso di anni/mesi) e darne esplicita contezza nelle motivazioni quando da ciò possono derivare effetti estintivi.
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