Cassazione Penale, Sentenza n. 32811/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al ruolo dell'Ayari quale liquidatore della KIR Service Soc. Coop. L'imputato deduceva: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato in procedimento connesso e riportate de relato nella relazione del curatore fallimentare; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'espunzione delle dichiarazioni avrebbe sull'esito complessivo del giudizio (prova di resistenza). In ogni caso la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, come elemento probatorio, della relazione del curatore fallimentare che ricostruiva la scomparsa di beni (autovetture) e la mancata tenuta di documentazione contabile; le dichiarazioni trasfuse nella relazione sono valutate alla stregua dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono essere considerate se corroborate da elementi documentali. Il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza CEDU è stato ritenuto inesatto rispetto al diritto nazionale. Il secondo motivo relativo al confronto tra aggravanti e attenuanti è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la mancata prevalenza delle attenuanti sulla base della gravità dei fatti, dell'entità del passivo, della assenza di comportamenti riparatori e della personalità dell'imputato; inoltre l'eventuale errore formale sul richiamo di un precedente non incide sulla decisione. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 33 legge fallimentare
art. 33, legge fallimentare
La relazione e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prova documentale; il curatore può trasfondere nella relazione le dichiarazioni raccolte e tali atti hanno valenza probatoria ai fini della ricostruzione delle vicende aziendali
art. 192 c.p.p., comma 3
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le dichiarazioni rese da persone non presenti al dibattimento vanno valutate con cautela: se raccolte dal curatore e inserite nella relazione, vanno considerate insieme ad elementi di riscontro e solo se corroborate possono assumere rilievo come prova a carico
art. 195 c.p.p.
Non è sempre necessario citare il dichiarante come fonte diretta ai sensi di questo articolo quando le dichiarazioni sono trasfuse nella relazione del curatore e sono documentariamente corroborate
art. 133 c.p.
Il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo se fondato su arbitrio o illogicità manifesta
art. 616 c.p.p.
Norma relativa alla condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione normativa richiamata in relazione alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; rilevata limitazione dell'udienza pubblica salvo richiesta
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. sono ammissibili come prova documentale, ma devono essere valutate alla luce di art. 192, comma 3, c.p.p.: assumono rilevanza concreto solo se corroborate da altri elementi di riscontro
- La censura di inutilizzabilità di singoli elementi di prova è inammissibile se non illustra come l'eliminazione dell'elemento inciderebbe sul complesso probatorio (prova di resistenza); il ricorrente deve indicare l'effetto concreto dell'espunzione
- I precedenti giudiziari e la personalità dell'imputato possono essere presi in considerazione nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; il giudizio comparativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e si impugna in cassazione solo per vizi logico-giuridici evidenti
- I precedenti della Corte EDU evocati non sono automaticamente applicabili al diritto nazionale quando le condizioni normative sono diverse; va sempre verificata la compatibilità tra il sistema probatorio straniero preso a riferimento e le norme nazionali sul curatore
- Se si vuol contestare l'uso di dichiarazioni de relato inserite in atti preesistenti (es. relazione del curatore), è strategico dimostrare la mancanza di qualsiasi riscontro documentale e l'incidenza probatoria centrale di quelle dichiarazioni sull'accertamento della responsabilità
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