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Ordinanza

Ordinanza n. 933/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di cinque decreti ingiuntivi divenuti definitivi, relativi al pagamento di somme dovute dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza di cinque giudicati formatisi su decreti ingiuntivi del Tribunale civile di Crotone, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone era stata condannata al pagamento, in favore della società creditrice originaria, di complessive somme capitale, interessi e spese processuali. Il ricorso è stato notificato all’amministrazione resistente presso l’indirizzo PEC istituzionale risultante dall’Indice delle pubbliche amministrazioni. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che per le notifiche telematiche doveva essere utilizzato in via esclusiva l’indirizzo PEC riportato nell’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, che era diverso da quello utilizzato dalla ricorrente. La questione esaminata riguarda pertanto la validità della notificazione del ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, poiché eseguita presso un indirizzo PEC presente nell’Indice IPA ma diverso da quello indicato nell’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, destinato in via esclusiva alle notifiche telematiche. Non ha definito il giudizio sull’ottemperanza e, applicando l’art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, autorizzandola anche in formato cartaceo qualora l’invio all’indirizzo PEC corretto non consentisse il perfezionamento. Ha fissato il termine di sette giorni dalla notificazione per il deposito della prova della rinnovazione e una nuova camera di consiglio per il 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche

    L’indirizzo PEC inserito nell’elenco previsto dalla disposizione è quello da utilizzare esclusivamente per la notificazione telematica degli atti processuali; la notificazione eseguita presso un diverso indirizzo PEC dell’amministrazione è nulla.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    rinnovazione della notificazione

    In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine assegnato, senza definire il giudizio nel merito.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale fondamento del regime applicato alla rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo indirizzata a una PEC dell’amministrazione risultante dall’Indice IPA, ma diversa da quella inserita nell’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, è nulla quando tale elenco individua uno specifico indirizzo da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche.
  • La nullità della notificazione del ricorso introduttivo non comporta l’immediata definizione del giudizio quando il giudice dispone la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; il ricorso deve essere nuovamente notificato nel termine assegnato e la parte deve depositare tempestivamente la prova dell’adempimento.
  • Quando l’invio telematico all’indirizzo PEC corretto non consenta il perfezionamento della notificazione, il giudice può autorizzare, nell’ambito della rinnovazione, la notificazione del ricorso anche in formato cartaceo.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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