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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2629/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (5/3/2024). Nel dettaglio: per Galli Marco si contestava la mancata esecuzione di perizia fonica sulla intercettazione n. 234 rilevante per il capo 24), la presenza di due trascrizioni divergenti della stessa conversazione e il conseguente travisamento della prova; la mancata escussione del testimone Morello in relazione al soprannome "Parker" e la presunta valenza di tale soprannome come prova di estraneità all'associazione (capo 36); vizi di motivazione nella riqualificazione del capo 13) (riciclaggio -> artt.110, 367 c.p.), e nella valutazione del dolo e della consapevolezza dell'illiceità in ordine ad altri capi (10, 23, 33); infine censurata la negazione delle attenuanti generiche. Per Calonghi Mario Franco si deduceva l'inutilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico acquisiti con decreto del P.M. (25/6/2020), l'erronea valutazione del dolo e della partecipazione all'associazione (art.416 c.p.), il mancato rispetto del rapporto di lavoro subordinato che spiegherebbe l'attività di smontaggio dei veicoli, e una valutazione sanzionatoria non conforme (violazione artt.62 bis,114 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (per manifesta infondatezza o per genericità/aspecificità delle censure) e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In particolare la Cassazione ha ritenuto corretta e logicamente coerente la motivazione dei giudici di merito: ha condiviso la valutazione circa le due trascrizioni dell'intercettazione n.234 (assenza di inconciliabilità sostanziale e sufficiente completezza della trascrizione riascoltata del 31/8/2020), ha rigettato l'idea che il soprannome "Parker" costituisca prova di estraneità, ha ritenuto adeguata la ricostruzione che giustificava la riqualificazione del capo 13) ex artt.110 e 367 c.p. e la dimostrazione del dolo e della consapevolezza in relazione agli altri capi (10, 23, 33). Quanto ai tabulati telefonici acquisiti con decreto del P.M., la Cassazione ha ritenuto che, pur antecedenti alla riforma del 2021, nella fattispecie la sentenza di merito non ha fondato la condanna esclusivamente sui dati esterni del traffico, avendo utilizzato numerosi altri elementi probatori; pertanto i tabulati non sono stati esclusi. Esito pratico: restano confermate le statuizioni di merito: per Galli - assoluzione per il capo 31), riqualificazione del capo 13) e pena complessiva residua di anni 3, mesi 4 di reclusione e euro 3.666 di multa; per Calonghi - affermata responsabilità e confermato trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono dichiarati inammissibili con statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 441 cod.proc.pen.

    Nel contesto del rito abbreviato il giudice non è tenuto ad integrare d'ufficio ogni accertamento supplementare se non emergono difformità decisive nelle prove già in atti; l'eventuale richiesta di perizia fonica andava dedotta dalla difesa con specifiche motivazioni

  • art. 603 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione impugnati; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le frizioni logiche che giustifichino il ricorso per nullità motivazionale

  • art. 191 cod.proc.pen.

    Invocato dal difensore per contestare l'acquisizione dei dati telefonici; la Corte ha valutato la congruità della motivazione del P.M. e l'uso dei tabulati unitamente ad altri elementi probatori

  • art. 416 cod.pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia dimostrato l'affectio societatis e la partecipazione degli imputati al sodalizio

  • art. 62-bis cod.pen.

    Richiamata in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha valutato negativamente la richiesta difensiva alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti dell'imputato

  • art. 114 cod.pen.

    Richiamata dalla difesa nell'ambito delle doglianze sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e infondata

  • art. 133 cod.pen.

    Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione alle censure sulla commisurazione della pena e sulle attenuanti

  • art. 110 cod.pen.

    Concorso di persone nel reato; utilizzata per la riqualificazione del capo 13) con riferimento alla partecipazione nel reato presupposto

  • art. 367 cod.pen.

    Richiamata nella riqualificazione (concorso nel reato presupposto) e ritenuta dalla Corte come antecedente logico-giuridico del reato di riciclaggio originariamente contestato

  • art. 648-bis cod.pen.

    Riferimento normativo collegato alla disciplina del riciclaggio e alla clausola di riserva rispetto al reato presupposto; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina in ragione della ricostruzione fattuale

  • decreto-legge 30/9/2021 n.132 (conv. legge 23/11/2021 n.178) e art. 132 d.lgs. 30/6/2003 n.196

    La disciplina transitoria sui dati del traffico telefonico, introdotta dal d.l. 132/2021, è applicabile retroattivamente; tuttavia se i tabulati sono stati acquisiti prima dell'entrata in vigore devono essere valutati unitamente ad altri elementi di prova e secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ordina gli effetti previsti a seguito della dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte non ordina perizia fonica d'ufficio quando dalle trascrizioni e dall'esame complessivo non emerge una discrepanza decisiva: la difesa deve indicare specifiche e rilevanti difformità per giustificare l'approfondimento tecnico.
  • La mera esistenza di due trascrizioni diverse non è di per sé sufficiente a invalidare la prova: occorre dimostrare inconciliabilità sostanziale o errori che incidano sulla ricostruzione probatoria.
  • Soprannomi o elementi meramente evocativi (es. 'Parker') hanno scarso valore probatorio a discarico se non collegati a elementi fattuali concreti e verificabili; non bastano suggestioni non corroborate.
  • I tabulati telefonici acquisiti prima della riforma del 2021 possono essere utilizzati se corredati da altri elementi di prova autonomi e se l'atto di acquisizione è adeguatamente motivato; la semplice censura generica sull'assenza di motivazione del decreto del P.M. rischia di essere respinta se la motivazione di merito è congrua.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non riconsidera liberamente il merito probatorio: sindaca vizi di motivazione, travisamenti evidenti o violazioni di legge; le censure generiche o una mera richiesta di rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario proporre una motivazione concreta e specifica riguardo al meritevolezza del reo; precedenti penali e gravità del fatto possono precluderne il riconoscimento.
  • Chi impugna deve formulare censure puntuali e ben argomentate: motivi aspecifici o che non si confrontano punto per punto con la motivazione di merito sono destinati all'inammissibilità.

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