Regolamento (UE) 2024/903
Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro comune dell’Unione per rafforzare l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Introduce la valutazione dell’interoperabilità per nuovi o modificati requisiti vincolanti, disciplina la condivisione e il riutilizzo di soluzioni interoperabili e crea un portale unico, un comitato di governance e una comunità di supporto. Prevede inoltre misure di sostegno, formazione, revisione tra pari e spazi di sperimentazione normativa, nel rispetto della normativa UE su protezione dei dati e sicurezza.
Misure comuni per promuovere un livello elevato di interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei nel settore pubblico dell’Unione, con quadro di governance, valutazioni di interoperabilità, condivisione di soluzioni e strumenti di supporto.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei. Copre l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi e dei sistemi informativi e di rete sottostanti, includendo i livelli nazionale, regionale e locale, nonché le interazioni tra soggetti dell’Unione e enti pubblici. Restano salve le competenze degli Stati membri in merito alla definizione di servizio pubblico, alle norme procedurali e alle attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale; il regolamento non impone la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale.
Regolamento (UE) 2024/903 su un’Europa interoperabile
Il regolamento istituisce un quadro giuridico e di governance comune per rafforzare l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. La finalità è ridurre frammentazione, oneri amministrativi e ostacoli allo scambio di dati tra amministrazioni, promuovendo servizi pubblici digitali realmente europei, coerenti con la trasformazione digitale dell’Unione, il mercato interno e il principio di interoperabilità fin dalla progettazione.
Ambito di applicazione e principi di fondo
Il regolamento si applica ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei. Incide sia sui livelli nazionali, regionali e locali sia sulle interazioni tra amministrazioni dell’Unione, ma lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri sulla definizione di servizio pubblico, sulle norme procedurali e sulle materie di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Resta inoltre ferma la disciplina UE in materia di protezione dei dati personali e vita privata, che il regolamento non intende limitare.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’operatività del regime. In particolare:
- l’“interoperabilità transfrontaliera” è la capacità di soggetti dell’Unione ed enti pubblici di interagire condividendo dati, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali conformi ai requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici;
- i “servizi pubblici digitali transeuropei” sono i servizi digitali scambiati tra soggetti dell’Unione o tra questi e gli enti pubblici, con interazione oltre i confini nazionali;
- la “soluzione di interoperabilità” comprende quadri concettuali, linee guida, architetture di riferimento, specifiche tecniche, norme, servizi, applicazioni e componenti tecniche documentate, incluso il codice sorgente;
- il “requisito vincolante” è qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica idoneo a incidere sull’interoperabilità.
Valutazione dell’interoperabilità
Uno dei nuclei del regolamento è la valutazione dell’interoperabilità prevista dall’articolo 3. Prima di adottare requisiti vincolanti nuovi o sostanzialmente modificati, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico deve valutare l’impatto sull’interoperabilità transfrontaliera, salvo che una valutazione sia già stata svolta per quei requisiti o che l’attuazione avvenga tramite soluzioni fornite da soggetti dell’Unione. La valutazione deve individuare:
- gli effetti dei requisiti sull’interoperabilità transfrontaliera, con il QEI come strumento di supporto;
- i portatori di interessi rilevanti;
- le soluzioni per un’Europa interoperabile che possano sostenere l’attuazione.
L’esito deve essere pubblicato in formato leggibile meccanicamente, idoneo alla traduzione automatica, su un sito ufficiale e condiviso elettronicamente con il comitato. La pubblicazione non può ledere proprietà intellettuale, segreti commerciali, ordine pubblico o sicurezza. La Commissione deve fornire strumenti tecnici di supporto, incluso uno strumento online per la redazione e la pubblicazione della relazione; il comitato adotta gli orientamenti entro il 12 gennaio 2025.
Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità
L’articolo 4 introduce un obbligo di condivisione molto rilevante per gli enti pubblici: una soluzione di interoperabilità a supporto di un servizio pubblico digitale transeuropeo deve essere messa a disposizione, su richiesta, di altri soggetti dell’Unione o enti pubblici, con documentazione tecnica, eventuale cronologia delle versioni, codice sorgente documentato e riferimenti a norme aperte o specifiche tecniche utilizzate.
L’obbligo non opera nei casi in cui la soluzione:
- supporti processi fuori dall’ambito dei compiti di servizio pubblico;
- sia coperta da diritti di proprietà intellettuale di terzi che impediscono la condivisione;
- sia sottratta o limitata per motivi di tutela di infrastrutture critiche, difesa o sicurezza pubblica.
Chi condivide può fissare condizioni di riutilizzo, incluse garanzie di cooperazione, supporto e manutenzione, nonché eventuali limitazioni di responsabilità per uso improprio. Il riutilizzatore può adattare la soluzione alle proprie esigenze, salvo limiti derivanti dai diritti di terzi. Se la soluzione è pubblicata sul portale o su portali collegati, la versione adattata va resa pubblica nello stesso modo. È inoltre possibile prevedere accordi di ripartizione dei costi per gli sviluppi futuri. In caso di equivalenza funzionale e di altri criteri oggettivi, va data priorità a soluzioni senza licenze restrittive, come l’open source.
Quadro europeo di interoperabilità e soluzioni raccomandate
Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI), disciplinato dall’articolo 6, è il riferimento generale dell’Unione per l’interoperabilità del settore pubblico. Il comitato lo elabora e lo propone alla Commissione, che lo adotta e lo pubblica in Gazzetta ufficiale. Il QEI fornisce modello e raccomandazioni su interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, nonché sulla governance, per tutti i soggetti rientranti nel regolamento.
La Commissione può inoltre adottare quadri di interoperabilità specialistici per specifici settori o livelli amministrativi, basati sul QEI e pubblicati sul portale. Gli Stati membri, se adottano quadri nazionali e altri orientamenti pertinenti, devono tener conto del QEI nella massima misura possibile.
L’articolo 7 introduce poi le “soluzioni per un’Europa interoperabile”: il comitato può raccomandare soluzioni interoperabili che, se approvate, ricevono una specifica etichetta e sono pubblicate sul portale in modo distinto dalle altre soluzioni. Tali soluzioni devono rispettare i principi di apertura e riutilizzo e i criteri fissati dal comitato.
Portale "Europa interoperabile"
L’articolo 8 istituisce il portale “Europa interoperabile” come punto di accesso unico, gratuito e accessibile, anche per le persone con disabilità. Il portale deve offrire almeno:
- accesso alle soluzioni per un’Europa interoperabile, consultabili almeno per Stato membro e per servizio pubblico;
- accesso ad altre soluzioni di interoperabilità, comprese quelle condivise tra amministrazioni, quelle legate ad altre politiche dell’Unione e quelle pubblicate su portali collegati;
- accesso alle specifiche tecniche TIC ammissibili come riferimento;
- accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali negli spazi di sperimentazione, quando esista un rischio elevato per gli interessati;
- funzioni di feedback e scambio di conoscenze con la comunità;
- elenco di buone pratiche, compresi eventuali orientamenti su appalti, cibersicurezza, integrazione informatica e governance dei dati;
- dati di monitoraggio;
- possibilità di feedback di cittadini, imprese, PMI e società civile.
Le soluzioni pubblicate devono essere riusabili, senza vincoli di terzi che ne impediscano distribuzione e uso, non contenere dati personali o informazioni riservate, presentare un elevato allineamento al QEI, essere rilasciate con licenza che consenta il riutilizzo o come open source e risultare regolarmente manutenute. I portali nazionali o di altro tipo con funzioni analoghe devono garantire l’interoperabilità con il portale UE; se raccolgono soluzioni open source, devono consentire l’uso della EUPL.
Misure di sostegno, innovazione e sperimentazione normativa
Gli articoli 9 e 10 introducono due strumenti di accompagnamento. I progetti di sostegno all’attuazione delle politiche servono a supportare gli enti pubblici nell’attuazione digitale di politiche dell’Unione con requisiti di interoperabilità; identificano soluzioni esistenti, soluzioni mancanti e ulteriori misure di supporto, tra cui formazione, condivisione di competenze, revisioni tra pari e opportunità di finanziamento. Le misure di innovazione, invece, mirano a sviluppare e adottare soluzioni interoperabili innovative, anche tramite soggetti GovTech.
L’articolo 11 disciplina gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, ambienti controllati di test e convalida sotto responsabilità dei soggetti partecipanti e, se coinvolgono dati personali, sotto la vigilanza delle autorità competenti in materia di protezione dati. La creazione deve essere autorizzata dalla Commissione, previa consultazione del comitato, su richiesta congiunta di almeno tre partecipanti, salvo il caso di spazi creati da uno o più soggetti dell’Unione per sostenere l’interoperabilità transfrontaliera, per i quali l’autorizzazione non è richiesta.
L’articolo 12 stabilisce che la partecipazione dura al massimo due anni dalla creazione dello spazio, prorogabili di un anno. Il piano di progetto deve indicare partecipanti, ruoli, soluzione innovativa, questioni normative, modalità di cooperazione, gestione dei rischi, traguardi, obblighi di reporting e, se necessario, la base e le modalità del trattamento dei dati personali. Sono previsti obblighi stringenti sul trattamento dei dati personali: limitazione alla necessità, segregazione dell’ambiente, sicurezza, log, cancellazione a fine progetto, rispetto dei diritti degli interessati e trasmissione di report periodici al comitato e alla Commissione. Entro il 12 aprile 2025 la Commissione deve adottare atti di esecuzione con le regole dettagliate di istituzione e funzionamento.
Formazione, revisione tra pari e rafforzamento delle capacità
L’articolo 13 assegna alla Commissione, con il supporto del comitato, il compito di fornire materiali formativi sull’uso del QEI e delle soluzioni interoperabili, comprese quelle libere e open source. Gli enti pubblici devono offrire al personale coinvolto in compiti strategici o operativi programmi adeguati di formazione, e la Commissione deve organizzare corsi a livello UE, accessibili online e gratuitamente. È inoltre promossa una certificazione in materia di interoperabilità.
L’articolo 14 istituisce un meccanismo volontario di revisione tra pari, svolto da esperti di Stati membri diversi rispetto a quello dell’ente sottoposto a revisione. Le informazioni raccolte sono utilizzabili solo ai fini della revisione e devono restare riservate; gli esperti devono segnalare i conflitti di interesse. La relazione finale va predisposta entro un mese e inviata all’ente interessato e al comitato; la Commissione può pubblicarla sul portale con autorizzazione dello Stato membro interessato.
Governance: comitato, comunità e coordinamento nazionale
L’articolo 15 istituisce il comitato per un’Europa interoperabile, organo centrale di cooperazione strategica e di consulenza sull’applicazione del regolamento. È composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e della Commissione; il Comitato delle regioni, ENISA e il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza designano osservatori. Il comitato opera per consenso, adotta il proprio regolamento interno e svolge un ampio elenco di funzioni: orientamenti sulla valutazione dell’interoperabilità e sulla condivisione, sviluppo e aggiornamento del QEI, raccomandazione e ritiro delle soluzioni per un’Europa interoperabile, proposta di misure di sostegno e innovazione, coordinamento con altri soggetti UE, supporto al monitoraggio e alla reportistica.
L’articolo 16 disciplina la comunità per un’Europa interoperabile, aperta a soggetti pubblici e privati, società civile e accademia con sede o residenza in uno Stato membro. La comunità contribuisce alle attività del comitato, può intervenire nei gruppi di lavoro, partecipare alle misure di sostegno e promuovere standard e quadri interoperabili; il comitato organizza un’assemblea annuale online e adotta un codice di condotta.
L’articolo 17 richiede a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti e un punto di contatto unico, incaricato di coordinare internamente le questioni connesse al regolamento, assistere gli enti pubblici nelle valutazioni, favorire la condivisione delle soluzioni, contribuire al portale e coordinare la partecipazione alle misure di sostegno e innovazione. Gli Stati membri devono assicurare risorse adeguate e notificare la designazione alla Commissione, che pubblica l’elenco dei punti di contatto. L’articolo 18 prevede analogamente un coordinatore per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione, sotto il livello di dirigenza più elevato.
Pianificazione, monitoraggio e relazioni
L’articolo 19 introduce l’agenda per un’Europa interoperabile, adottata annualmente dal comitato dopo consultazione pubblica tramite il portale. L’agenda fissa priorità, misura le necessità di sviluppo, elenca misure in corso e previste, individua follow-up delle misure di innovazione, sinergie con altri programmi e opportunità di finanziamento. Non crea obblighi finanziari o amministrativi ulteriori.
L’articolo 20 affida alla Commissione il monitoraggio dei progressi, con priorità al riuso dei dati esistenti e alla raccolta automatizzata. I risultati devono essere pubblicati sul portale, possibilmente in formato leggibile meccanicamente. La Commissione presenta una relazione annuale sull’interoperabilità nell’Unione e una relazione di applicazione entro il 12 gennaio 2028 e poi ogni quattro anni, valutando in particolare l’impatto sull’interoperabilità transfrontaliera, la riduzione degli oneri amministrativi e l’eventuale necessità di ulteriori misure dell’Unione. Le relazioni possono essere combinate quando i calendari coincidono.
Aspetti finanziari, procedurali e temporali
L’articolo 21 prevede che, subordinatamente alla disponibilità di fondi, il bilancio generale dell’Unione copra i costi di sviluppo e manutenzione del portale, delle soluzioni interoperabili e delle misure di sostegno. L’articolo 22 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. Quanto alla tempistica, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 luglio 2024, salvo gli articoli 3, paragrafi 1-4, e 17, applicabili dal 12 gennaio 2025.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento impone di considerare sin dalla progettazione di nuovi servizi digitali pubblici o di modifiche sostanziali ai requisiti esistenti l’impatto sull’interoperabilità transfrontaliera. Nei casi rilevanti, occorrerà predisporre una valutazione strutturata, documentata e pubblicabile, tenendo conto del QEI e delle soluzioni già disponibili, nonché delle possibili esigenze di condivisione, licenza, riuso e protezione dei dati. Il regolamento valorizza inoltre il riuso di soluzioni open source, l’uso di portali e metadati standardizzati, la cooperazione tra amministrazioni e il ricorso a misure di supporto, formazione e sperimentazione regolata per favorire l’attuazione digitale delle politiche dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e limiti
L’articolo 1 definisce l’obiettivo di promuovere l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei e dei sistemi informativi e di rete sottostanti, mediante norme comuni e un quadro di governance. L’applicazione riguarda soggetti dell’Unione ed enti pubblici, ma non pregiudica le competenze degli Stati membri sulla nozione di servizio pubblico, sulle regole procedurali e sulle attività di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali quali interoperabilità transfrontaliera, servizi pubblici digitali transeuropei, soluzione di interoperabilità, requisito vincolante, GovTech, licenza open source, spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e livello di dirigenza più elevato. Le definizioni sono essenziali per delimitare gli obblighi di valutazione, condivisione, governance e sperimentazione previsti dal regolamento.
Valutazione dell’interoperabilità
L’articolo 3 impone, prima dell’adozione di nuovi requisiti vincolanti o di modifiche sostanziali, una valutazione dell’interoperabilità, salvo che una valutazione sia già stata svolta o che i requisiti siano attuati da soluzioni fornite da soggetti dell’Unione. La valutazione deve identificare gli effetti sull’interoperabilità transfrontaliera, i portatori di interessi rilevanti e le soluzioni per un’Europa interoperabile applicabili; l’esito va pubblicato in formato leggibile meccanicamente e condiviso con il comitato. Entro il 12 gennaio 2025 il comitato adotta gli orientamenti sul contenuto della valutazione.
Condivisione e riutilizzo delle soluzioni
L’articolo 4 prevede che le soluzioni di interoperabilità, con relativa documentazione tecnica, siano messe a disposizione di altri soggetti dell’Unione o enti pubblici richiedenti, salvo esclusioni per compiti extra-servizio pubblico, diritti di proprietà intellettuale di terzi o esigenze di tutela di infrastrutture critiche, difesa e sicurezza pubblica. Chi condivide può fissare condizioni di riutilizzo e garanzie; chi riutilizza può adattare la soluzione, può essere concluso un accordo di ripartizione dei costi e, in caso di equivalenza funzionale, si deve dare priorità a soluzioni senza licenze restrittive, come l’open source. Il comitato adotta orientamenti sulla condivisione.
Quadro europeo di interoperabilità e soluzioni raccomandate
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano il Quadro europeo di interoperabilità (QEI), elaborato dal comitato e adottato dalla Commissione, che funge da riferimento comune per l’interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica. Il QEI è integrato da eventuali quadri specialistici per settori o livelli amministrativi, adottabili dalla Commissione previa consultazione del comitato. Il comitato può raccomandare soluzioni che ottengono l’etichetta "soluzione per un’Europa interoperabile", pubblicate sul portale e soggette a rimozione dell’etichetta in caso di ritiro della raccomandazione.
Portale "Europa interoperabile"
L’articolo 8 istituisce il portale come punto di accesso unico gratuito, accessibile anche alle persone con disabilità, per informazioni, soluzioni raccomandate, altre soluzioni condivise o collegate, specifiche tecniche TIC ammissibili, dati di monitoraggio, informazioni sugli spazi di sperimentazione e contenuti di feedback. Le soluzioni pubblicate devono essere prive di vincoli di terzi che ne impediscano distribuzione e uso, non contenere dati personali o informazioni riservate, presentare un elevato allineamento al QEI, essere rilasciate con licenza che consenta il riutilizzo o come open source e risultare manutenute regolarmente.
Misure di sostegno, innovazione e spazi di sperimentazione
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 prevedono progetti di sostegno all’attuazione delle politiche, misure di innovazione e spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. I progetti individuano soluzioni esistenti, soluzioni mancanti da sviluppare e misure di accompagnamento, mentre le misure di innovazione favoriscono soluzioni nuove o migliorate anche con soggetti GovTech. Gli spazi di sperimentazione consentono sviluppo, prove e convalida per un periodo massimo di due anni, prorogabile di un anno, con regole specifiche sul trattamento dei dati personali, sulla sorveglianza delle autorità competenti e sugli obblighi di reportistica e pubblicazione sul portale; entro il 12 aprile 2025 la Commissione adotta gli atti di esecuzione sulle norme dettagliate di funzionamento.
Formazione e revisione tra pari
L’articolo 13 impone alla Commissione di fornire materiali formativi e corsi sull’uso del QEI e delle soluzioni interoperabili, accessibili online e gratuitamente, e di promuovere un programma di certificazione. L’articolo 14 istituisce un meccanismo volontario di revisione tra pari tra enti pubblici di Stati membri diversi, con relazione entro un mese dalla conclusione, riservatezza delle informazioni e possibilità di orientamenti metodologici della Commissione.
Governance: comitato, comunità, autorità nazionali e coordinatori
L’articolo 15 istituisce il comitato per un’Europa interoperabile, composto da un rappresentante per Stato membro e della Commissione, con osservatori designati da Comitato delle regioni, ENISA e Centro europeo di competenza per la cibersicurezza. Il comitato coordina, formula orientamenti, raccomandazioni, proposte di misure e monitora l’attuazione. Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano la comunità per un’Europa interoperabile, le autorità nazionali competenti e il punto di contatto unico, nonché i coordinatori per l’interoperabilità dei soggetti dell’Unione; gli Stati membri devono designare almeno un’autorità competente e un punto di contatto unico, con adeguate risorse e strutture di cooperazione.
Pianificazione e monitoraggio
L’articolo 19 prevede un’agenda annuale per un’Europa interoperabile, adottata dal comitato previa consultazione pubblica, che pianifica priorità, azioni di sostegno, follow-up delle misure di innovazione, sinergie e opportunità di finanziamento. L’articolo 20 stabilisce il monitoraggio della Commissione su interoperabilità, attuazione del QEI, adozione di soluzioni, open source, GovTech e competenze; i risultati sono pubblicati sul portale e confluiscono in una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, oltre a una relazione di applicazione entro il 12 gennaio 2028 e successivamente ogni quattro anni.
Costi, procedura di comitato ed entrata in vigore
L’articolo 21 dispone che il bilancio generale dell’Unione copra, se disponibili i fondi, i costi del portale, delle soluzioni e delle misure di sostegno. L’articolo 22 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, applicazione generale dal 12 luglio 2024 e applicazione degli articoli 3, paragrafi 1-4, e 17 dal 12 gennaio 2025.
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