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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di diniego di permesso a costruire n. 01/2024 del 10/04/2024, notificato in data 12/04/2024; - del preavviso di diniego del 18/12/2023 prot. 17981, comunicato ai ricorrenti in data 21/12/2023; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202400938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per intervento di ristrutturazione consistente nel ripristino di un rudere con destinazione abitativa, nonché il relativo preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale contestando le ragioni poste a fondamento del provvedimento: la mancata dimostrazione della corrispondenza tra lo stato progettuale e l'originaria consistenza, configurazione e destinazione d'uso dell'immobile; l'asserita assenza di un solaio interpiano nella documentazione fotografica; l'incompatibilità della destinazione abitativa con l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo, che vieta il mutamento in residenza dei ruderi privi di documentazione storica o catastale idonea a dimostrarne origine e consistenza; la mancata indicazione della distanza dal fosso e della fattibilità dell'intervento ai sensi della l.r.t. 41/2018; nonché la diversa collocazione dell'immobile risultante dal catasto leopoldino. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la destinazione residenziale originaria dovesse essere accertata secondo gli usi della cultura contadina dei primi del Novecento, ritenendo sufficienti l'intonacatura delle pareti e la presenza di un camino. Hanno inoltre dedotto che gli immobili anteriori alla l. 10/1977 dovessero considerarsi, per ciò solo, giuridicamente idonei a qualsiasi destinazione d'uso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso esaminando prioritariamente la censura relativa al mutamento di destinazione d'uso. Poiché il diniego era fondato su una pluralità di motivi, il Collegio ha applicato il principio secondo cui la resistenza di una sola autonoma ragione giustificativa rende inutile l'esame delle ulteriori censure. La destinazione abitativa originaria non può essere desunta da mere tracce di occasionale presenza umana, quali l'intonacatura o un camino, ma richiede la prova dell'uso dell'immobile quale stabile dimora di una o più persone. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui gli immobili realizzati prima della l. 10/1977 sarebbero automaticamente idonei alla destinazione abitativa o a ogni possibile uso: il mutamento di destinazione d'uso costituisce un intervento edilizio soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene realizzato. Non essendo stata dimostrata l'originaria destinazione abitativa, il Comune non poteva legittimare il recupero del rudere a fini residenziali, in applicazione dell'art. 30 del piano operativo, fondato sull'art. 71 l.r.t. 65/2014, che nelle zone rurali non consente trasformazioni comportanti il mutamento della destinazione agricola degli immobili. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché prive di interesse. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate.

Norme richiamate

  • Art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale

    viet[a] il cambio di destinazione d’uso in residenza dei manufatti aventi caratteristiche di rudere privi di documentazione storica o catastale che ne dimostri origine e consistenza

    La disposizione impedisce il recupero residenziale di un rudere quando non sia dimostrata la sua originaria destinazione abitativa e la relativa consistenza.

  • Art. 71 l.r.t. 65/2014

    nelle zone rurali, non consente trasformazioni che comportino il mutamento della destinazione agricola degli immobili

    Costituisce il fondamento legislativo della disciplina comunale che limita le trasformazioni dei manufatti rurali e impedisce il mutamento della destinazione agricola in assenza dei presupposti previsti.

  • L. 10/1977

    La realizzazione dell'immobile anteriormente alla sua entrata in vigore non rende automaticamente legittimo ogni successivo mutamento di destinazione d'uso; il mutamento è disciplinato dalla normativa vigente quando viene effettuato.

  • Art. 3 l.r.t. 41/2018

    È richiamato nel diniego comunale con riguardo alla necessità di dimostrare la fattibilità dell'intervento in relazione alla distanza dal fosso, ma la sentenza non esamina nel merito tale profilo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dell'originaria destinazione abitativa di un rudere, non sono sufficienti mere tracce di occasionale presenza umana o elementi edilizi generici; occorre dimostrare che l'immobile fosse utilizzato quale stabile dimora di una o più persone.
  • Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, anche se realizzato anteriormente alla l. 10/1977, costituisce un intervento edilizio soggetto alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione; la vetustà dell'immobile non comporta l'automatica idoneità a qualsiasi destinazione.
  • Quando un diniego amministrativo è fondato su più ragioni autonome, la persistente validità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende improcedente per carenza di interesse l'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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