Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12931/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. La difesa ha dedotto due censure: da un lato, l'adeguatezza e la tenuta della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate; dall'altro, il mancato proscioglimento per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che le doglianze sulla responsabilità miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la prescrizione non era maturata perché la recidiva qualificata, pur ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, doveva comunque essere considerata ai fini del calcolo del termine prescrizionale e della sua proroga in presenza di atti interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta ferma; la Corte ha escluso sia vizi motivazionali rilevanti sia la maturazione della prescrizione, richiamando il principio secondo cui la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine di prescrizione anche se giudicata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte non rivaluta il merito della responsabilità ma prende atto della conferma della condanna in appello.

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Ai fini della prescrizione occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se ritenute subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti; il giudizio di bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima del reato.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    La circostanza aggravante ad effetto speciale incide sul computo del termine base di prescrizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    La circostanza aggravante ad effetto speciale incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze non ha efficacia sulla determinazione della pena massima ai fini prescrizionali.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    La Corte esclude che il computo della prescrizione in presenza di aggravanti ad effetto speciale ponga problemi di ne bis in idem sostanziale o di violazione della garanzia convenzionale richiamata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile, a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se non indica specifici travisamenti decisivi del materiale probatorio, ma mira solo a rivalutare l'attendibilità delle fonti di prova.
  • Ai fini della prescrizione del reato, le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate anche se giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche, poiché il bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sul calcolo del termine prescrizionale.
  • La recidiva qualificata, in quanto aggravante ad effetto speciale, rileva sia sul termine base di prescrizione sia sulla proroga del termine in caso di atti interruttivi.
  • La disciplina della prescrizione, così applicata, non integra una violazione del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.