Cassazione Penale, Sentenza n. 19495/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del Tribunale, aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 186 cod. strada (commi 2-bis, 2-sexies e 7) per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e per mancata rinnovazione della discussione dopo il rinvio del 19/3/2024; 2) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di deposito del dispositivo al codifensore (art. 167-bis disp. att. c.p.p. e art. 23-bis d.l. 137/2020); 3) nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e decisione (riqualificazione/condanna per fatto diverso); 4) vizio di motivazione e violazione di legge per omissione di motivazione sulla contravvenzione contestata (rifiuto dell'alcoltest) e per apparente applicazione dell'aggravante del comma 2-bis dell'art. 186 senza considerare le ragioni difensive, con conseguente errato apprezzamento sulla non tenuità, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto: 1) infondato il primo motivo perché, nel rito a trattazione scritta, non sussiste obbligo di rinnovare la discussione; la requisitoria del Procuratore generale era stata notificata e le conclusioni di difesa depositate; 2) il secondo motivo generico e inammissibile per carenza di specificazione del presunto codifensore e per difetto di interesse, atteso che l'avv. Ciulla ha ricevuto regolare comunicazione; 3) il terzo motivo infondato perché non vi è stata riqualificazione in senso sfavorevole: il giudice di primo grado aveva perimetrazioni fondate sulla clausola di sussidiarietà dell'art. 187 comma 8 e sul pieno accertamento dello stato di alterazione (etilometro 2,46 g/l e circostanze sintomatiche, nonché annotazione di polizia utilizzabile nel rito); 4) il quarto motivo infondato perché non vi è stata condanna per il reato di rifiuto dell'alcoltest e le valutazioni sull'aggravante, sulla non tenuità, sul diniego delle attenuanti e sulla misura della pena sono state logicamente motivate alla luce del pericolo creato dalla fuga, dall'aggressione agli agenti e dal precedente specifico. Infine la Corte ha escluso la prescrizione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 12.12.2024 e l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 159 cod. pen. (come modificato dalla legge 23/6/2017 n.103) ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (fatto commesso il 3.6.2019).
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
commi 2-bis, 2-sexies e 7
Il giudice ha ritenuto integrata la responsabilità per guida in stato di ebbrezza con le aggravanti richiamate; la condanna si fonda sul valore alcolemico rilevato (2,46 g/l), sulle circostanze dell'incidente, sulla fuga e sul comportamento aggressivo verso gli agenti
art. 187, comma 8, Codice della Strada
"Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto..."
Richiamata come clausola di sussidiarietà: il rifiuto dell'alcoltest costituisce autonomia contravvenzionale solo se il fatto non costituisce reato; qui il giudice ha perimetrato la responsabilità nel reato più grave (guida in stato di ebbrezza), escludendo condanna autonoma per rifiuto
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il vizio denunciato per omessa notifica è stato ritenuto generico e non provato: la mancata indicazione del presunto codifensore e l'assenza di dimostrazione di pregiudizio rendono il motivo inammissibile
art. 23-bis, d.l. 137/2020
Norma richiamata in relazione alle modalità di comunicazione/notifica; la Corte ha ritenuto che la denuncia fosse priva di specificità e senza dimostrazione di interesse o pregiudizio processuale
art. 159 cod. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 159, commi 2, 3 e 4; legge n. 103/2017
La Corte ha escluso la prescrizione richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 12.12.2024, che conferma l'applicabilità della disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017 ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (fatto ricadente nel periodo)
Massime di principio
- Nel rito d'appello a trattazione scritta non sussiste obbligo di rinnovare la discussione orale in caso di rinvio: il mancato rinnovo non costituisce in sé vizio di diritto salvo prova di specifico pregiudizio.
- Le doglianze sulla mancata notifica a un codifensore devono essere portate con precisione (identità del difensore, momento della nomina) e dimostrare l'interesse e il conseguente pregiudizio; altrimenti sono generiche e inammissibili.
- La clausola di sussidiarietà dell'art. 187 c.8 cod. strada comporta che il rifiuto dell'accertamento etilometrico è rilevante come contravvenzione solo se il fatto non costituisce reato: se è provata la guida in stato di ebbrezza (reato più grave), non si configura automaticamente una condanna separata per il rifiuto.
- In sede di Cassazione le valutazioni logico‑giuridiche del merito (es. sussistenza di aggravanti, valutazione della non tenuità, diniego delle attenuanti) sono sindacabili limitatamente alla eventuale illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza; apprezzamenti congruamente motivati dal giudice del merito sono difficilmente sovvertibili.
- Le annotazioni di polizia e le circostanze sintomatiche possono essere utilizzate nel processo, specialmente nel rito abbreviato o nella trattazione scritta, purché il giudice motivi adeguatamente il loro valore probatorio.
- Sulla prescrizione, per reati commessi nel periodo intercorrente tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 è necessario verificare l'applicabilità delle norme sulla sospensione del corso della prescrizione introdotte dalla legge n.103/2017, tenendo conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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