Sentenza n. 798/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0009362 del 18 giugno 2025, avente ad oggetto: “annullamento in autotutela segnalazione certificata di inizio attività del 04/05/2023 prot. n. 6018. Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 96 del 05/08/2021 per la realizzazione di un fabbricato (casina), ad uso civile abitazione, in località Masseria Brufichi in agro di Salve. prat. n. 231/2023”; - di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA del 4 maggio 2023, relativa a una variante in corso d’opera al permesso di costruire per un fabbricato ad uso abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rimosso gli effetti della SCIA presentata per una variante in corso d’opera. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 19 l. 241/1990, sostenendo che la SCIA non è un provvedimento amministrativo annullabile e che il Comune avrebbe esercitato impropriamente il potere di autotutela, nonché la violazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990, carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le proprie osservazioni procedimentali non sarebbero state adeguatamente esaminate. Con il terzo motivo ha contestato la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 3 della stessa legge e l’erroneità dei presupposti, deducendo il superamento del termine di dodici mesi, l’assenza di una falsa rappresentazione dei fatti, la mancata indicazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e l’omessa comparazione con il proprio affidamento. Con il quarto motivo ha sostenuto che il provvedimento avrebbe irrogato una sanzione demolitoria in violazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001 e senza adeguata motivazione. Il Comune ha difeso la legittimità dell’atto, evidenziando che la documentazione della SCIA rappresentava come preesistente e autorizzato un porticato al primo piano che il permesso di costruire del 2021 non aveva invece assentito; tale rappresentazione aveva indotto l’ufficio in errore circa lo stato legittimo dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la SCIA non è un provvedimento tacito, ma un atto privatistico con funzione informativa; tuttavia, decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori, conformativi e repressivi, l’amministrazione può ancora esercitare tali poteri alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della stessa legge. Il riferimento comunale all’“annullamento” è stato quindi ritenuto atecnico e sostanzialmente riconducibile al potere residuale previsto per la SCIA. Il secondo motivo è stato respinto perché l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento del privato, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni per cui le osservazioni non sono state ritenute idonee. Nel caso concreto il provvedimento aveva dato conto delle osservazioni presentate e aveva spiegato che esse non smentivano la falsa rappresentazione del porticato non autorizzato. Il terzo motivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che la rappresentazione grafica della SCIA descrivesse uno stato dei luoghi difforme da quello autorizzato dal permesso di costruire, inducendo in errore il Comune. Tale difformità integra una falsa rappresentazione dei fatti, nozione autonoma rispetto alla dichiarazione mendace penalmente rilevante e comprensiva anche di una condotta almeno gravemente colposa che alteri o distorca dati rilevanti per l’istruttoria. La falsa rappresentazione consente l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi oltre il termine ordinario di dodici mesi. Il termine è stato comunque ritenuto ragionevole, decorrendo non dalla presentazione della SCIA, ma dalla ricezione della nota del Nucleo Carabinieri Forestale del 3 marzo 2025, che aveva portato il Comune a conoscenza della difformità. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione sull’interesse pubblico, individuato nella corretta edificazione e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. La falsa rappresentazione imputabile alla segnalante escludeva un affidamento legittimo e rendeva non necessaria una più ampia comparazione tra interesse pubblico e posizione privata. Il quarto motivo è stato respinto perché l’atto non aveva irrogato una sanzione demolitoria autonoma ai sensi degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001, ma aveva disposto la conseguenza ripristinatoria connessa alla rimozione degli effetti dell’attività segnalata, limitatamente alle opere oggetto della SCIA. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.
La SCIA non è un provvedimento amministrativo tacito, ma, decorso il termine ordinario per i poteri inibitori e repressivi, l’amministrazione può comunque intervenire alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1.
La disciplina dell’autotutela consente il superamento del termine ordinario quando gli effetti favorevoli siano stati conseguiti sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto integrata tale fattispecie dalla rappresentazione grafica di opere non autorizzate come se fossero comprese nello stato legittimo dell’immobile.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e del mancato adeguamento alle osservazioni del privato, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento.
art. 10 l. 241/1990
L’obbligo di esaminare memorie e documenti partecipativi non impone una risposta puntuale a ciascuna deduzione, purché la motivazione esponga sostanzialmente le ragioni del mancato accoglimento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Non disciplina direttamente la misura adottata nel caso concreto, che il giudice ha qualificato come conseguenza ripristinatoria della rimozione degli effetti della SCIA e non come autonoma sanzione demolitoria.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Non disciplina direttamente la misura adottata nel caso concreto, che il giudice ha ritenuto estranea alla sanzione edilizia autonoma contestata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La SCIA non costituisce un provvedimento amministrativo tacito suscettibile di annullamento in senso proprio; tuttavia, decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori, conformativi e repressivi, l’amministrazione può intervenire ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della stessa legge.
- La falsa rappresentazione dei fatti rilevanti per l’istruttoria edilizia comprende anche la rappresentazione grafica o documentale di uno stato dei luoghi difforme da quello effettivamente autorizzato, quando tale difformità abbia indotto l’amministrazione in errore; la nozione è autonoma rispetto alla dichiarazione mendace penalmente rilevante e può ricomprendere una condotta almeno gravemente colposa.
- Quando gli effetti favorevoli della SCIA siano stati ottenuti mediante una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al segnalante, l’amministrazione può esercitare i poteri inibitori e repressivi anche oltre il termine ordinario, purché l’intervento sia adottato entro un termine ragionevole decorrente dalla conoscenza effettiva della falsità o della difformità.
- In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, non sussiste un affidamento legittimo meritevole di tutela; l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi in re ipsa e l’amministrazione può limitare la motivazione all’indicazione della falsità, della sua incidenza sul procedimento e delle ragioni del ripristino.
- L’obbligo di esaminare le memorie partecipative non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento del privato: è sufficiente una motivazione sostanziale che renda comprensibili le ragioni per cui le osservazioni non incidono sulla decisione.
- La rimozione degli effetti di un’attività edilizia segnalata ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 costituisce conseguenza ripristinatoria dei poteri esercitati sulla SCIA e non necessariamente una sanzione demolitoria autonoma soggetta ai presupposti degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001.
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