Ordinanza n. 79/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Capo Area IV del Comune di Carlentini prot. n. 21023/2025 del 17 settembre 2025, avente ad oggetto il rigetto della S.C.I.A. per “l’esercizio dell’Attività di ottico inoltrata ai sensi della L.R. 09.07.2004, n. 12 e L.R.2.4.24 n.7” dalla sig.ra Evely Guercio (conosciuto in data 19.1.2026); - di ogni altro atto antecedente, successivo, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, il preavviso di rigetto del Comune di Carlentini emesso il 21 agosto 2025; il preavviso di rigetto prot. n. 16314 dell’11 luglio 2025 e, ove rilevante, il provvedimento di diniego del 21 agosto 2025 prot. n. 18980 avente ad oggetto il “rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’Attività di ottico inoltrata ai sensi della L.R. 09.07.2004, n. 12”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA per l’esercizio dell’attività di ottico, con impugnazione anche degli atti presupposti e dei preavvisi di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Capo Area IV del Comune di Carlentini del 17 settembre 2025, avente a oggetto il rigetto della SCIA presentata per l’esercizio dell’attività di ottico ai sensi della normativa regionale richiamata nell’atto. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, i preavvisi di rigetto e il precedente diniego relativo al rilascio dell’autorizzazione per la medesima attività. La ricorrente ha prospettato un danno patrimoniale nonché un pregiudizio reputazionale e relazionale, deducendone la rilevanza ai fini della tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il danno patrimoniale prospettato fosse suscettibile di riparazione per equivalente e, quindi, non idoneo a fondare da solo il periculum in mora cautelare. Ha inoltre escluso che il pregiudizio reputazionale e relazionale dedotto integrasse gli estremi del periculum in mora necessario per la concessione della sospensione. L’Amministrazione non si è costituita; per tale ragione il Collegio ha disposto nulla sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
L.R. Sicilia 9 luglio 2004, n. 12
l’esercizio dell’Attività di ottico inoltrata ai sensi della L.R. 09.07.2004, n. 12
La SCIA e gli atti comunali impugnati riguardano l’esercizio dell’attività di ottico disciplinata dalla normativa regionale richiamata.
L.R. Sicilia 2 aprile 2024, n. 7
La normativa regionale è richiamata quale ulteriore base giuridica della SCIA relativa all’attività di ottico, senza che l’ordinanza ne espliciti l’interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il danno patrimoniale prospettato dal ricorrente non dimostra di per sé il periculum in mora quando risulti suscettibile di riparazione per equivalente.
- Un pregiudizio reputazionale e relazionale, per essere rilevante ai fini cautelari, deve integrare concretamente un periculum in mora qualificato; la sua mera allegazione non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’atto impugnato.
- La tutela cautelare deve essere negata quando i danni dedotti non presentino carattere di irreparabilità o non siano altrimenti idonei a evidenziare un pregiudizio grave e attuale nelle more della definizione del giudizio.
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