Cassazione Penale, Sentenza n. 34813/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso unico per cassazione con due censure principali: (i) Barra deduce violazione di legge per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo della pena applicata in appello; (ii) Santoro deduce violazione di legge per l'ingiustificato mancato abbattimento della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all'aggravante della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Barra, ha ritenuto che le modalità di calcolo della pena fossero ampiamente esplicitate e che la pena applicata rientrasse nel margine edittale e fosse il frutto di un accordo valido in sede di patteggiamento in appello. Quanto a Santoro, ha ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia stato operato in termini di equivalenza rispetto all'aggravante della recidiva (cioè non in termini di prevalenza effettiva che comporti ulteriore riduzione), per cui non poteva derivarne un ulteriore abbattimento della pena. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la pena concordata con il patteggiamento in appello, una volta omologata, è inammissibile alla critica in cassazione salvo che risulti illegale. La sentenza impugnata aveva applicato le seguenti pene per il reato di tentato riciclaggio: a Ruggiero Barra, 2 anni di reclusione ed euro 4.000 di multa; a Luigi Santoro, 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla facoltà di chiedere la trattazione orale; le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
norma richiamata per la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale e per il procedimento trattato senza udienza orale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
permesso di sintetizzare i motivi di ricorso ex disposizione sulle modalità di impugnazione in cassazione
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
disciplinante il "patteggiamento in appello"; richiamato per il principio che la pena concordata in sede di patteggiamento omologato non è sindacabile in cassazione salvo illegalità della pena
legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; utilizzata per giustificare l'insindacabilità della pena concordata in appello
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- Se la pena è il risultato di un patteggiamento (accordo) omologato in appello, la sua misura è in linea di massima insindacabile in cassazione, salvo che la pena stessa sia illegale (cioè ecceda i limiti edittali o presenti altri profili d'illegittimità).
- La mera affermazione di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti può essere formulata in termini tecnici diversi: se le attenuanti vengono riconosciute in termini di "equivalenza" rispetto a un'aggravante, non produce automaticamente un'ulteriore diminuzione della pena oltre quanto già operato; solo il riconoscimento della prevalenza effettiva delle attenuanti può giustificare un abbattimento aggiuntivo.
- Il giudice di legittimità verifica la legittimità formale e sostanziale (rispetto ai limiti edittali e alle regole di diritto) della pena; non è compito della Corte di cassazione rielaborare accordi processuali validamente stipulati e omologati dalle parti e dal giudice.
- La motivazione che spiega il calcolo della pena deve essere sufficientemente chiara; tuttavia, se il calcolo e la corrispondenza ai parametri edittali risultano comprensibili dagli atti, la censura per mancata esplicitazione è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sono ordinariamente comminate le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34744/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34745/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34746/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →