Sentenza n. 1876/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n.116/21/CONS del 21.4.2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito internet dell’Autorità Garante in data 23.4.2021, avente ad oggetto l’”AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO” nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi compresa la delibera 17/21/CONS del 28 gennaio 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito internet dell’Autorità Garante in data 1.2.2021, avente ad oggetto la “CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L’AGGIORNAMENTO DEL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 4/11/2021: a) del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA N. 14 – CAMPANIA del 23 luglio 2021, indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato per estratto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 del 23 luglio 2021; b) di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le linee guida riguardanti la Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017) pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in data 2.4.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 26/3/2022: a) del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n.U.0014051 del 25 febbraio 2022, di non ammissione delle domande di partecipazione del 21 settembre 2021 della Italiana Televisioni s.r.l., per i marchi Canale 34 (LCN 187) e Telenapoli (LCN 604), al bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021; b) di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.U.0007989 del 4 febbraio 2022 relativo alla valutazione di non idoneità della domanda dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 21 settembre 2021 prot. n.4022971139530 di partecipazione per il marchio Canale 34 – LCN 187 al suddetto Bando, preavviso comunicato ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/1990, del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.U.0007921 del 4 febbraio 2022 relativo alla valutazione di non idoneità della domanda dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 21 settembre 2021 prot. n.6053763999672 di partecipazione per il marchio Telenapoli – LCN 604 al suddetto Bando, preavviso comunicato ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/1990, nonché il predetto bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021; c) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti; d) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti; e) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021, riguardante l’esito della seduta pubblica del 23 marzo 2022 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 18/5/2022: a) del Bando per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’area tecnica n.14 – Campania, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 28 marzo 2022; b) della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.23755 dell’8.4.2022, in riscontro alla diffida dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 7.4.2022, nella quale si fa presente di non poter attivare l’accesso della società al portale ministeriale per la partecipazione al suddetto Bando LCN del 28.3.2022 (www.bandifsma.mise.gov.it) in quanto i marchi dell’Italiana Televisioni s.r.l. (Canale 34 – LCN 187 e Telenapoli – LCN 604) non sono stati ammessi alla procedura di cui al bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021, come da nota MISE prot.n.14051 del 25.2.2022; c) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 aprile 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata; d) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021, riguardante l’esito della seduta pubblica dell’8 aprile 2022 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 aprile 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata; e) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 16/6/2022: a) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al bando MISE FSMA del 23 luglio 2021 assegnatari della capacità trasmissiva e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata; b) della graduatoria relativa al bando LCN MISE del 28.3.2022 contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali LCN a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, le numerazioni provvisoriamente assegnate e quelle ancora disponibili per l’area tecnica n. 14 – Campania e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata; c) della graduatoria definitiva relativa al bando LCN MISE del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), per l’Area Tecnica n. 14 – Campania e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata; d) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 27/12/2022: a) dell’aggiornamento del 25 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) della graduatoria definitiva relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), per l’Area Tecnica n. 14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto aggiornamento è stato approvato; b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 6/4/2023: a) dell’elenco aggiornato del 3 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 15/5/2023: a) dell’elenco aggiornato del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 20/11/2023: a) dell’elenco aggiornato del 30 ottobre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALIANA TELEVISIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE il 11\6\2024 : a) dell’elenco aggiornato al 29 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALIANA TELEVISIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE il 8\7\2025 : a) dell’elenco aggiornato al 9 giugno 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 116/21/CONS sull’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali televisivi terrestri, nonché bandi, provvedimenti di non ammissione, graduatorie ed elenchi aggiornati relativi all’assegnazione della capacità trasmissiva e delle numerazioni LCN nell’area tecnica n. 14 – Campania
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 116/21/CONS, ritenendo illegittimi i criteri e le modalità di calcolo per l’assegnazione delle numerazioni automatiche dei canali alle emittenti locali. Con dieci ricorsi per motivi aggiunti ha poi contestato il bando ministeriale per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi nell’area tecnica n. 14 – Campania, il provvedimento di non ammissione delle domande relative ai marchi televisivi della società, le graduatorie e i successivi aggiornamenti degli elenchi delle numerazioni LCN assegnate. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per effetto dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017, che, per i giudizi concernenti le procedure disciplinate dai commi da 1026 a 1036, esclude l’annullamento degli atti e limita la tutela al risarcimento per equivalente, prevedendo per la fase cautelare soltanto il pagamento di una provvisionale. La ricorrente ha sostenuto che tale disposizione inciderebbe solo sull’effetto conformativo della sentenza e non precluderebbe in radice l’azione di annullamento. Non ha tuttavia proposto domanda risarcitoria né chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili tutti i dieci ricorsi per motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 anche alle procedure per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi ai sensi del comma 1034, poiché la disposizione richiama tutte le procedure previste dai commi da 1026 a 1036 e non soltanto quelle direttamente relative al rilascio delle frequenze. Secondo il TAR, la norma non si limita a restringere l’effetto conformativo dell’eventuale annullamento, ma preclude radicalmente la pronuncia di sentenze costitutive di annullamento degli atti adottati nell’ambito di tali procedure. Il Collegio ha ritenuto compatibile tale disciplina sia con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto il legislatore può modulare modi ed efficacia della tutela contro gli atti amministrativi mediante un bilanciamento non irragionevole degli interessi, sia con il diritto dell’Unione europea, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia secondo cui è ammissibile una tutela limitata al risarcimento pecuniario purché idonea a compensare integralmente il danno. Quanto al ricorso introduttivo contro la delibera AGCOM, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. La delibera, infatti, non rientrava direttamente nell’ambito del comma 1037, ma l’annullamento della stessa non avrebbe procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente, ormai esclusa dalle graduatorie e comunque impossibilitata, per effetto del consolidamento previsto dalla legge, a conseguire una collocazione utile nelle procedure contestate. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi da 1026 a 1036, l. 205/2017
Individuano le procedure relative all’assegnazione delle frequenze e alla formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi cui si applica il regime speciale previsto dal comma 1037.
art. 1, comma 1034, l. 205/2017
Costituisce la base normativa delle procedure ministeriali per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
art. 1, comma 1037, l. 205/2017
I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 [...] rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure [...] non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento [...] avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
La disposizione preclude radicalmente le sentenze costitutive di annullamento per gli atti adottati nell’ambito delle procedure richiamate, comprese quelle di assegnazione delle FSMA, e limita la tutela alla compensazione pecuniaria per equivalente; non incide soltanto sull’effetto conformativo della sentenza.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone la declaratoria di inammissibilità quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito della domanda.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, nei presupposti previsti, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori; nel caso concreto non era stata proposta tale domanda.
art. 80, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la prosecuzione del processo dopo l’interruzione determinata dall’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.
art. 24 Cost.
Tutela l’effettività del diritto di difesa, senza imporre necessariamente una tutela caducatoria illimitata contro ogni atto amministrativo.
art. 113 Cost.
Garantisce la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, lasciando tuttavia al legislatore uno spazio di regolazione dei modi e dell’efficacia della tutela.
art. 4, paragrafo 1, direttiva 2002/21/CE
Secondo l’interpretazione richiamata della Corte di giustizia, non osta a una disciplina nazionale che limiti la tutela contro gli atti di assegnazione delle frequenze al risarcimento pecuniario e la tutela cautelare a una provvisionale, purché il risarcimento compensi integralmente il danno.
Massime di principio
- L’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 si applica a tutte le procedure richiamate dai commi da 1026 a 1036, comprese le procedure per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi ai sensi del comma 1034.
- Nell’ambito delle procedure soggette all’art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017, la preclusione riguarda la stessa pronuncia costitutiva di annullamento e non soltanto l’effetto conformativo o la decorrenza degli effetti della sentenza.
- Quando una disciplina speciale esclude l’annullamento degli atti di una procedura e limita la tutela al risarcimento per equivalente, il giudice amministrativo non può esaminare una domanda di annullamento proposta senza una contestuale domanda risarcitoria o senza una domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, dovendo dichiarare l’impugnazione inammissibile.
- La compatibilità costituzionale ed euro-unitaria di una tutela limitata al risarcimento per equivalente dipende dalla ragionevolezza del bilanciamento legislativo e dall’idoneità del risarcimento a compensare integralmente i danni subiti dall’operatore.
- Il ricorso contro un atto presupposto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto del consolidamento legale degli atti successivi della procedura, l’eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
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