Sentenza n. 408/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego della richiesta della società ricorrente di reintestazione delle autorizzazioni commerciali nn. 2711-2712-2713 e 2714 in data 27-1-2021 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio del Comune di Saluzzo; del parere reso dalla Regione Piemonte al Comune di Saluzzo trasmesso alla società con nota prot. n. 36775/2020 trasmessa via pec in data 13.10.2020; del preavviso di rigetto di cui alla nota del Comune di Saluzzo prot. n. 47499 trasmessa via pec in data 16.12.2020; nonché, occorrendo di atti tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, la nota del Comune di Saluzzo prot. n. 30312/2020 trasmessa via pec in data 9/9/2020 di comunicazione alla società ricorrente della richiesta del parere regionale, la nota del Comune di Saluzzo in data 19/9/2020 di richiesta di determinazioni al curatore del fallimento del Gruppo Airaudo srl trasmessa a mezzo pec alla società ricorrente con nota pro. n. 34241/2020 in data 26/9/2020, unitamente al parere regionale, la nota della Regione Piemonte Settore Commercio e Terzialrio prot. n. 1703 in data 22/2/2021 di riscontro all'istanza di accesso della Società Aurora Uno srl.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della richiesta di reintestazione delle autorizzazioni commerciali per l'attivazione di un centro commerciale, unitamente agli atti presupposti, incluso il parere regionale e il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e consultive)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego comunale e degli atti presupposti, sostenendo che sulla domanda di reintestazione si fosse formato il silenzio-assenso decorso il termine di trenta giorni. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 20, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 9 d.lgs. 114/1998, della disciplina regionale e delle deliberazioni regionali applicabili; incompetenza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Sosteneva inoltre che le autorizzazioni originarie, rilasciate nel 2010 alla società poi fallita, avrebbero dovuto essere reintestate alla proprietaria delle aree e che il precedente assenso alla reintestazione espresso nel 2015 dalla società allora in bonis avrebbe dovuto essere considerato valido. Contestava infine la legittimità delle autorizzazioni originarie, affermando che la società beneficiaria non avrebbe allora dimostrato la disponibilità delle aree. Formulava anche una domanda risarcitoria, genericamente prospettata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le autorizzazioni commerciali, rilasciate nel 2010 alla società successivamente dichiarata fallita, non fossero mai entrate nella sfera giuridica della ricorrente, nonostante questa fosse proprietaria delle aree, e che l'assoggettamento a fallimento avesse privato la società originaria della disponibilità dei rapporti riconducibili alla massa fallimentare. Le censure rivolte contro i presupposti e la legittimità delle autorizzazioni originarie sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse e perché dirette contro determinazioni ormai inoppugnabili: l'eventuale illegittimità delle autorizzazioni avrebbe comunque escluso, anziché fondato, la pretesa alla loro reintestazione. Il precedente assenso del 2015 è stato ritenuto inopponibile alla procedura fallimentare, poiché espresso dalla società quando era ancora in bonis, prima della dichiarazione di fallimento, e non tempestivamente portato a conoscenza del Comune né utilizzato per una domanda di reintestazione. Il Comune ha quindi legittimamente interpellato il curatore fallimentare, unico soggetto attualmente legittimato a disporre delle posizioni giuridiche attive riferibili alla massa fallimentare. Il dissenso espresso dal curatore costituiva elemento ostativo alla reintestazione. Il TAR ha escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando che la domanda era originariamente priva di un presupposto essenziale di ricevibilità, ossia il consenso del soggetto legittimato a disporre dell'autorizzazione; le interlocuzioni comunali e regionali sono state ritenute compatibili con buona fede, correttezza, leale cooperazione e con un'attività di soccorso istruttorio volta a consentire l'eventuale integrazione della domanda. In ogni caso, qualunque fosse la qualificazione della richiesta come reintestazione, subingresso o nuova autorizzazione, sarebbe stato necessario ripercorrere la sequenza procedimentale prevista per il rilascio originario, in applicazione del principio del contrarius actus, compreso l'intervento della conferenza dei servizi regionale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori per ciascuna delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Richiamato nell'ambito delle censure sul termine di conclusione del procedimento e sulla formazione del silenzio-assenso; la decisione esclude che il decorso del termine possa produrre tale effetto in presenza di una domanda priva di un presupposto essenziale.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso non si forma quando la domanda manca, ab origine, di un presupposto essenziale di ricevibilità, quale il consenso del soggetto legittimato a disporre dell'autorizzazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente, senza una specifica applicazione autonoma nella ratio decidendi.
art. 3 l. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione è stato esaminato nel quadro della complessiva legittimità dell'istruttoria e del diniego, ritenuti adeguatamente giustificati dalla necessità di acquisire il consenso del curatore e dal suo dissenso.
art. 9 d.lgs. 114/1998
La disposizione disciplina la sequenza autorizzatoria per l'attivazione del centro commerciale; il giudice ritiene che, qualunque sia la qualificazione della richiesta di reintestazione, subingresso o nuova autorizzazione, debba essere rispettata la sequenza procedimentale prevista per il rilascio originario.
D.C.R. Piemonte n. 191-43016 del 20 novembre 2012
Richiamata quale disciplina regionale dedotta dalla ricorrente e rilevante per la richiesta di reintestazione, senza che il giudice ne enunci una regola autonoma distinta dalla necessità di rinnovare il procedimento autorizzatorio.
D.G.R. Piemonte n. 43-29533 del 1 marzo 2000
Richiamata quale disciplina regionale della procedura autorizzatoria e della conferenza dei servizi, che deve essere nuovamente osservata per la variazione sostanziale della posizione autorizzatoria.
Massime di principio
- La richiesta di voltura, reintestazione o subingresso in un'autorizzazione amministrativa deve provenire o essere assistita dal consenso del soggetto attualmente legittimato a disporre della posizione autorizzatoria; il consenso espresso dal precedente titolare prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla procedura fallimentare se non è stato tempestivamente utilizzato e portato a conoscenza dell'amministrazione.
- Quando il titolare di un'autorizzazione è dichiarato fallito, la disponibilità delle situazioni giuridiche attive riferibili alla massa fallimentare spetta al curatore; l'amministrazione può quindi acquisirne il consenso o il dissenso prima di decidere sulla reintestazione dell'autorizzazione a un terzo.
- Il silenzio-assenso non si forma su una domanda priva, al momento della presentazione, di un presupposto essenziale di ricevibilità. Le interlocuzioni dell'amministrazione dirette ad acquisire tale presupposto non determinano la formazione del silenzio-assenso e possono costituire attività di soccorso istruttorio conforme ai principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione.
- Le contestazioni rivolte contro i presupposti di autorizzazioni ormai inoppugnabili sono inammissibili quando il ricorrente non dimostri un interesse attuale e concreto alla loro rimozione; in particolare, l'eventuale illegittimità dell'autorizzazione originaria non può fondare la pretesa alla sua reintestazione, ma ne escluderebbe la stessa possibilità giuridica.
- Quando la variazione soggettiva richiesta incide sulla titolarità o sui presupposti dell'autorizzazione, l'amministrazione deve rinnovare la sequenza procedimentale prevista per il rilascio originario, in applicazione del principio del contrarius actus, anche qualora la domanda sia qualificata come reintestazione o subingresso anziché come nuova autorizzazione.
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