Sentenza n. 4617/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l'ottemperanza Alla sentenza n. 3574/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 15701/2024 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500,00 previsto per la formazione del personale docente per quattro annualità, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 maggio 2025, senza che l'amministrazione provvedesse all'adempimento; inoltre, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., essendo stata azionata una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini del rito camerale, nonché la rituale notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato nella sentenza ordinaria per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati considerati impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso inutilmente e non impediva quindi l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma costituisce la base del beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per quattro annualità.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata sia una pubblica amministrazione.
- In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio pecuniario sia inutilmente decorso per fatto imputabile all'amministrazione, quest'ultima non può invocare tale scadenza per sottrarsi all'adempimento: deve corrispondere il controvalore monetario della prestazione, con gli interessi legali fino al soddisfo, se l'obbligazione è fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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