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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23194/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'evidente inammissibilità dell'impugnazione e la conseguente colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento definito in udienza preliminare era stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., una pena concordata in relazione a reati fallimentari. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che il giudice non lo aveva avvisato della possibilità di convertire la pena oggetto dell'accordo in una sanzione sostitutiva, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non fondato su motivi specifici consentiti contro la sentenza di patteggiamento, e comunque manifestamente infondato, poiché l'obbligo di avviso sulla conversione ex art. 545-bis c.p.p. è riferito al giudizio ordinario e non al procedimento ex art. 444 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448, co. 2-bis, c.p.p.

    individua i motivi specifici di ricorso ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    impone la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento quando non fondati sui motivi consentiti.

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    prevede l'avviso alle parti della possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni in sanzione sostitutiva, ma solo nel giudizio ordinario, non nel patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto nel codice di rito l'art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

  • art. 1, co. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 448, co. 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi specificamente previsti dalla legge, cioè quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La disciplina sull'avviso relativo alla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, prevista per il giudizio ordinario, non si estende al procedimento definito con patteggiamento, per ragioni testuali e sistematiche.
  • L'inosservanza di tale preteso avviso non integra di per sé una violazione di legge idonea a fondare ricorso ammissibile avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti del tutto immune da colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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