Cassazione Penale, Ordinanza n. 39661/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché le censure erano in contrasto con la giurisprudenza consolidata in tema di indici utili a desumere la volizione unitaria ai fini della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del 9 giugno 2025 emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata. Dal testo emerge che l'istanza riguardava il riconoscimento di una volizione unitaria tra più reati, verosimilmente al fine di ottenere il beneficio della continuazione in sede esecutiva. L'unico motivo dedotto contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la decisione impugnata si fondava su criteri di valutazione conformi alla giurisprudenza di legittimità, valorizzando la distanza temporale di cinque mesi tra il primo e il secondo reato e la diversità dei correi, elementi ritenuti idonei a escludere che il reato successivo fosse stato programmato almeno nelle sue linee essenziali al tempo del primo. La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione che ha attribuito minor peso all'identità del titolo di reato e alla consumazione nello stesso territorio comunale.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente nel tema della volizione unitaria e della continuazione; la Corte ribadisce che la programmazione del reato successivo deve essere desumibile da indici concreti e non può essere affermata in modo illogico.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la volizione unitaria può essere desunta da indici fattuali concreti, tra cui il rapporto temporale tra i fatti, la pluralità o diversità dei correi e le modalità complessive della condotta.
- La distanza temporale significativa tra i reati e la diversità dei correi costituiscono elementi idonei a escludere, o quantomeno a rendere non manifestamente illogica l'esclusione, di una programmazione unitaria del secondo reato già al momento del primo.
- L'identità del tipo di reato e il fatto che i reati siano stati consumati nello stesso territorio comunale non sono, da soli, decisivi per imporre il riconoscimento della continuazione se altri indici depongono in senso contrario.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando mira a sostituire una diversa valutazione di merito a una decisione del giudice dell'esecuzione che non presenti manifeste illogicità o violazioni dei criteri giurisprudenziali consolidati.
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