Sentenza n. 162/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza ingiunzione della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e territorio – Settore 4 - Compatibilità paesaggistica e danno ambientale, notificata il 7 gennaio 2022, prot. n. 552244 del 22 dicembre 2021, in forza della quale è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.144,95 ex art. 167 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 4, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nulla osta paesaggistico ambientale; - del D.D.G. n. 11190 del 23 settembre 2016 citato nelle premesse della predetta ordinanza ingiunzione e non altrimenti nota alla ricorrente né resa disponibile; - ove occorra ed in parte qua, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 20 marzo 2006 ad oggetto “presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla protezione dei Beni ambientali e naturali, costituita con D.D.G. n. 44 del 9 gennaio 2006. Revoca deliberazioni n. 2246 del 4 maggio 1998 e n. 2247 del 4 maggio 1998”, citata nelle premesse della predetta ordinanza ingiunzione e non altrimenti nota alla ricorrente; - e conseguentemente del verbale/scheda istruttoria recante il conteggio oneri danno ambientale, non ancora trasmesso alla ricorrente e per ottenere la quale proporrà istanza di accesso agli atti; - ed altresì per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua, ove occorra, degli atti, verbali, provvedimenti, note ivi citati e/o richiamati, e di ogni altro atto, verbale, provvedimento e nota collegati e/o connessi e/o presupposti e/o conseguenziali e/o successivi ovvero non altrimenti noti alle ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione regionale che ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.144,95 per lavori realizzati in assenza o difformità dal nulla osta paesaggistico-ambientale, nonché gli atti presupposti relativi alla quantificazione del danno ambientale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione regionale deducendo: prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981, assumendo che il termine decorresse dal rilascio del nulla osta paesaggistico e dalla positiva verifica di compatibilità; violazione dei principi di legittimo affidamento, buona amministrazione, buona fede e certezza delle situazioni giuridiche, in ragione del tempo trascorso dalla domanda di condono e dagli adempimenti connessi; difetto di titolarità o legittimazione passiva, sostenendo che l’abuso fosse stato commesso dal dante causa; violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria e illogicità nella quantificazione della sanzione; errata quantificazione dell’importo, contestando in particolare il calcolo della volumetria, ritenuta dalla Regione pari a 2.827,89 mc e dalla ricorrente pari a 2.087,45 mc, nonché la legittimità della deliberazione regionale recante i criteri tabellari di determinazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la prescrizione, affermando che il termine quinquennale relativo alla sanzione pecuniaria paesaggistica decorre dall’atto che fa cessare l’illiceità edilizia, ossia dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non essendo sufficiente il parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Poiché il permesso in sanatoria non era ancora stato rilasciato, nessuna prescrizione era maturata. Ha escluso la formazione di un legittimo affidamento, ritenendo che il mero decorso del tempo e l’assenza di contestazioni non possano consolidare una situazione di fatto contra ius. Ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione all’attuale proprietaria, anche se non autrice dell’abuso, in ragione della natura reale e ripristinatoria della sanzione paesaggistica e del suo collegamento oggettivo con il bene. Ha considerato adeguata la motivazione dell’ordinanza, che indicava l’istruttoria svolta, le ragioni della misura e i parametri di calcolo. Ha respinto le censure generiche contro la deliberazione regionale sui criteri tabellari, rilevando anche che la ricorrente non aveva ulteriormente precisato le contestazioni dopo il deposito della scheda tecnica. Infine, ha ritenuto corretto il calcolo della volumetria secondo il criterio “vuoto per pieno”, fondato sulla superficie delimitata dal perimetro esterno dei piani e sulle relative altezze effettive, mentre i calcoli della ricorrente si basavano sulla superficie utile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 28 l. 689/1981
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Per la sanzione paesaggistica connessa ad abuso edilizio inserito in una vicenda di condono, il termine di prescrizione decorre dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che fa cessare l’illiceità del comportamento edilizio; non è sufficiente il parere favorevole dell’autorità paesaggistica.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
La sanzione pecuniaria paesaggistica ha natura reale e ripristinatoria, è collegata oggettivamente al bene e può essere applicata all’attuale proprietario anche se non autore materiale dell’abuso.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza-ingiunzione è stata ritenuta sufficientemente motivata poiché indicava l’istruttoria, le ragioni in fatto e in diritto della sanzione e i parametri utilizzati per determinarne l’importo.
Massime di principio
- Per la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 in relazione ad abusi edilizi situati in area vincolata, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, quale atto che fa cessare l’illiceità edilizia; il solo parere favorevole dell’autorità paesaggistica non fa decorrere il termine.
- Il mero decorso del tempo e l’assenza di precedenti contestazioni non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione edilizia abusiva e contraria alla disciplina paesaggistica.
- La sanzione paesaggistica pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 ha natura reale e ripristinatoria: può pertanto essere irrogata all’attuale proprietario dell’immobile, anche se non autore dell’abuso, poiché è collegata oggettivamente al bene e mira alla ricomposizione dell’ordine paesaggistico violato.
- Ai fini della quantificazione della sanzione paesaggistica riferita ai volumi dell’edificio, il volume deve essere calcolato secondo il criterio “vuoto per pieno”, mediante la sommatoria delle superfici delimitate dal perimetro esterno dei vari piani per le rispettive altezze effettive; non è corretto fondare il calcolo sulla sola superficie utile.
- Un’ordinanza sanzionatoria soddisfa l’obbligo di motivazione quando espone l’istruttoria svolta, le ragioni in fatto e in diritto della misura e i parametri applicati per la determinazione dell’importo; contestazioni generiche non sono sufficienti a dimostrarne l’illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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