Sentenza n. 8774/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 45188, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADMM- SPEC SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI I GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 26/06/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica presentata il 26 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, ai fini dell'insegnamento nella classe ADMM. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, nonché dall'art. 2 della l. n. 241/1990. Ha chiesto inoltre che fosse ordinato all'Amministrazione di adottare il provvedimento espresso di riconoscimento e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta adozione di un provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha interpretato il combinato disposto dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007 nel senso che il termine massimo per la conclusione del procedimento è di quattro mesi, comprendendo i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento finale, qualora siano necessarie integrazioni. Poiché tale termine era decorso senza decisione, ha accertato il silenzio inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale e dell'elevato numero di istanze. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è pari a quattro mesi quando occorra considerare i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i tre mesi per l'adozione del provvedimento finale sulla documentazione completa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito in sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia, ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- La natura seriale o di massa dei procedimenti e l'elevato numero delle istanze possono essere considerati dal giudice nella determinazione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere, senza escludere l'obbligo di conclusione del procedimento.
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