Sentenza del 22/07/2020 n. 15581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava avvisi di rettifica e sanzioni per maggiori dazi antidumping (applicati nella misura del 27,4% sulla base della qualificazione delle merci come provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese invece che dalla Malaysia). Deduceva, tra l'altro: prescrizione dei poteri accertativi (art. 221 C.d.C.), mancata ed obbligatoria attivazione della cooperazione amministrativa/invalidazione formale dei certificati di origine tramite OLAF e/o autorità malesi, mancata produzione del rapporto definitivo OLAF, violazione del contraddittorio e carenza probatoria circa l'effettiva origine/origine preferenziale delle merci (difetto di prova su luogo di fabbricazione, lavorazioni e coincidenza tra documenti ZB1 e ZB2), legittimo affidamento e buona fede dell'importatore ai sensi degli artt. 220 e 239 C.d.C., inapplicabilità delle sanzioni (TULD art. 303) e violazione del D.Lgs. n. 472/1997 (artt. 5, 16).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le risultanze investigative OLAF e le informazioni acquisite tramite le autorità malesi possono avere rilevanza probatoria anche se non formalizzate in un report finale, e che tali elementi, uniti agli indici oggettivi (storica applicazione dei dazi alla RPC, improvviso incremento di importazioni da altri paesi dopo l'introduzione dei dazi, assenza di impianti produttivi nelle free zones malesi, collegamento documentale ZB1-ZB2), escludono ragionevole dubbio sull'origine effettiva cinese delle merci e legittimano la rettifica dei dazi antidumping. Ha ribadito che non sussiste obbligo automatico di attivare la procedura di cooperazione per invalidare i certificati d'origine salvo che non sussista un 'ragionevole motivo di dubitare' e che, una volta esclusa la veridicità dei certificati, l'onere probatorio si inverte a carico dell'importatore che deve dimostrare buona fede e diligenza (art. 220 C.d.C.). Ha altresì ritenuto applicabili le sanzioni per difformità anche quando la difformità riguarda l'origine, e ha respinto la censura di prescrizione in ragione della regola che il termine triennale si calcola sulla data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari per la notifica e non sulla conoscenza effettiva da parte del destinatario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al maggior contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 221
Termine triennale di decadenza per l'esercizio del potere di contabilizzazione a posteriori: si valuta la decorrenza in base alla data in cui l'autorità ha eseguito gli atti necessari alla notifica, non alla data di conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 220
Prevede l'ipotesi di esonero per buona fede dell'importatore; la Corte ribadisce che la buona fede è limitata e richiede che l'errore dell'autorità sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore diligente; l'importatore ha l'onere di provare le condizioni di esonero.
Reg. (CE) n. 1073/1999 (regole sul funzionamento di OLAF), art. 9 e art. 10
Le indagini e i verbali di missione dell'OLAF e i documenti raccolti nell'ambito delle sue inchieste hanno rilevanza probatoria nell'UE; non solo il report finale ma anche altri atti istruttori possono assumere valore induttivo e probatorio in giudizio.
Reg. (CE) n. 1074/1999 (cooperazione amministrativa OLAF)
Richiamato in tema di utilizzabilità degli elementi informativi raccolti da OLAF; la CTR può valorizzare tali elementi anche in assenza di un report finale se i dati inducono a ritenere la non veridicità dei certificati di origine.
Reg. (CE) n. 1225/2009 (antidumping), art. 13
Disciplina l'elusione delle misure antidumping; la Corte ha ritenuto che, pur senza un calcolo puntuale del margine di dumping per ciascuna transazione, gli elementi istruttori possano suffragare l'accertamento di operazioni elusive quando sussistono congrui indizi.
Reg. (UE) n. 1890/2005
Richiama i presupposti per l'applicazione di regimi preferenziali e l'importanza dell'accertamento dell'origine effettiva; la Corte distingue tra provenienza (via di transito) e origine (luogo di produzione) e ammette accertamenti induttivi sulla base delle risultanze istruttorie.
TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali), art. 303
La Corte afferma che la difformità della dichiarazione doganale rispetto agli elementi essenziali, inclusa l'origine, rientra nelle ipotesi sanzionate dall'art. 303; la qualità comprende anche l'origine e dunque la sanzione è applicabile.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 16, 17
Norme sul procedimento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che per le violazioni correlate alla determinazione del tributo si applicano le norme dell'art. 17 (procedimento penale-tributario), escludendo l'obbligo di anticipata contestazione/contraddittorio previsto dall'art. 16 in altri casi.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Riferito dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha confermato che la disciplina interpretativa della prescrizione tiene conto degli adempimenti compiuti dall'amministrazione per la notifica.
Massime di principio
- Le risultanze investigative di OLAF (verbali di missione, documentazione acquisita dalle autorità terze) possono avere rilevanza probatoria anche in assenza di un report finale; il contribuente che ne contesti il valore deve fornire prova contraria convincente.
- L'onere della prova sull'origine effettiva delle merci si inverte sull'importatore una volta che l'amministrazione dimostri elementi chiari e concordanti di non veridicità dei certificati: l'importatore deve provare buona fede e diligenza (art. 220 C.d.C.).
- Non esiste un obbligo automatico di attivare la procedura di cooperazione amministrativa con le autorità di un paese terzo per invalidare certificati d'origine, salvo che non sussista un ragionevole motivo di dubbio sulla loro autenticità; tuttavia le informazioni ottenute tramite OLAF e autorità straniere possono sostituire tale procedura quando sono idonee a dimostrare l'inattendibilità dei certificati.
- La differenza di origine costituisce una 'difformità' rilevante ai fini delle sanzioni: le norme sanzionatorie (TULD art. 303) sono applicabili anche quando la difformità riguarda l'origine delle merci.
- Per il calcolo dei termini di decadenza (es. art. 221 C.d.C.) si tiene conto della data in cui l'Amministrazione ha compiuto gli atti necessari alla notifica dell'atto, non della data di effettiva presa conoscenza da parte del destinatario.
- Nelle operazioni internazionali soggette a dazi antidumping l'autorità può ricostruire l'origine effettiva anche con argomentazioni logico-induttive (andamento storico delle importazioni, assenza di lavorazioni nelle free zones, collegamenti documentali), purché la motivazione sia coerente e suffragata da elementi probatori.
- Per limitare il rischio di ricalcolo dei dazi e di sanzioni, gli operatori devono adottare diligenza qualificata: ottenere documentazione completa dall'esportatore che attesti origine e lavorazioni, verificare la catena logistica e conservare elementi giustificativi.
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