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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11750/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2022 con cui il Tribunale di Palermo ha annullato l'ordinanza cautelare del 06/07/2022 del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Diego Ciulla per i reati ricollegati a trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e intestazione fittizia tramite l'interposizione fittizia di parenti nelle societa' "Hessian Passi e Passetti" e "Eich Store". Il Procuratore censura: a) presunta illogicità della motivazione per richiamo a precedente non pertinente e sottovalutazione degli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza; b) errata ricostruzione giuridica in quanto il Tribunale avrebbe richiesto la prova della provenienza illecita delle risorse, mentre ai sensi di precedenti sezioni non sarebbe necessario accertare l'illiceità della provvista quando risulti la disponibilita' dei beni da parte dell'interessato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi di diritto richiamati dal Tribunale: sebbene l'art. 512-bis possa colpire trasferimenti anche di beni non provenienti da reato, il bene deve essere stato acquistato o realizzato con risorse riconducibili al soggetto interessato a non far apparire la titolarita'. Per l'intestazione fittizia, e in particolare per la costituzione di una nuova societa', e' necessaria la prova, anche indiziaria, che le risorse destinate ai conferimenti derivino dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione; per attivita' preesistenti occorre accertare la provenienza delle risorse e la finalita' fraudolenta. Il Tribunale ha coerentemente ritenuto che i rapporti familiari e l'attivita' gestionale di Ciulla non siano sufficienti a provare la riconducibilita' dei conferimenti alle sue risorse; in mancanza di elementi indiziari sulla provenienza dei fondi, non sussisteva la gravita' indiziaria necessaria alla misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato puo' integrarsi anche se i beni non provengono da delitto, secondo la ratio di impedire manovre volte a non far emergere la titolarita' di beni; tuttavia il bene deve essere stato acquisito o realizzato con risorse del soggetto interessato a nascondere la titolarita'.

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356

    Ai fini dell'intestazione fittizia di beni, in caso di assunzione della qualita' di socio occulto o titolare di fatto di un'attivita' preesistente non basta la mera disponibilita' del bene; occorre verificare la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto e la finalita' di eludere l'applicazione di misure di prevenzione.

  • Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019 (Russo, Rv. 276216)

    Affermato che l'art. 512-bis puo' applicarsi senza che sia accertata la provenienza illecita della provvista; rileva comunque che il bene sia stato acquistato o realizzato con risorse del soggetto il quale intende sottrarne la titolarita'.

  • Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 (C., Rv. 274024)

    Per l'intestazione fittizia di beni in relazione ad attivita' preesistente e' necessario accertare la provenienza delle risorse economiche impiegate e la finalita' di elusione delle misure di prevenzione.

  • Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021 (Amato, Rv. 281423)

    Nella costituzione di una nuova impresa societaria e' necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilita' al soggetto delle risorse destinate ai conferimenti e dello scopo di eludere misure preventive; apporti non finanziari non rilevano ai fini ablativi salvo che costituiscano indici concreti di concorso nella intestazione fraudolenta.

Massime di principio

  • La semplice qualita' di amministratore di fatto o i rapporti familiari con i titolari formali non sono di per se' sufficienti a configurare l'intestazione fittizia: e' necessaria la prova, anche indiziaria, che le risorse impiegate siano riconducibili al soggetto occulto.
  • Per le societa' costituite ex novo, e' indispensabile dimostrare che i conferimenti patrimoniali derivino dalle risorse del soggetto che intende occultare la titolarita' e che vi sia l'intento di eludere misure di prevenzione patrimoniali.
  • L'art. 512-bis puo' colpire trasferimenti di valori anche se i beni non procurano da reato, ma resta requisito che il bene sia stato acquisito o realizzato con le risorse del soggetto che mira a nasconderne la titolarita'.
  • Apporti non finanziari (contributo d'opera, relazioni personali, gestione) generalmente non bastano come prova della titolarita' economica dei conferimenti, salvo che costituiscano indizi concreti e specifici di concorso nella intestazione fraudolenta.
  • Nella valutazione cautelare la gravita' indiziaria deve emergere da un quadro probatorio specifico e motivato; censure generiche o riferimenti a precedenti non direttamente pertinenti non sono sufficienti a rovesciare la valutazione di merito.

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