Cassazione Civile, Ordinanza n. 34179/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la liquidazione della quota B di una pensione ex ENPALS/gestione lavoratori dello spettacolo, con riferimento ai supplementi decorrenti dal 1° febbraio 2001 e dal 1° settembre 2007. Il pensionato aveva chiesto il ricalcolo della prestazione assumendo che la quota B dovesse essere determinata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche oltre il massimale previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello dell'INPS, dichiarando in via pregiudiziale la decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, con limitazione del diritto ai ratei successivi al 24/10/2015, e nel merito aveva ritenuto non applicabile il massimale di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, fondando la decisione sull'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997 ex art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B; che l'art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguarda solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; che l'art. 4, comma 8, disciplina solo le aliquote di rendimento entro fasce di retribuzione già soggette al tetto; e che il limite non può essere ricavato per relationem dall'AGO, ma resta quello dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo la formazione di un giudicato interno su alcune statuizioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità, ritenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla questione del massimale pensionabile, poiché il motivo di ricorso investiva direttamente la regula iuris posta a fondamento della decisione di merito. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS, dando continuità all'orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. La Corte ha affermato che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
il massimale retributivo/pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
non ha funzione abrogativa del precedente massimale; disciplina le aliquote di rendimento da applicare alle fasce di retribuzione, presupponendo la permanenza del limite retributivo.
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
modifica il limite di cui all'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, ma non lo elimina.
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
richiamato dal ricorrente come disposizione riferita a soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma ne accoglie implicitamente l'irrilevanza per escludere l'applicabilità al caso concreto secondo la tesi dell'INPS.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
eccezione di decadenza invocata e accolta dalla Corte d'appello, ma la Cassazione non la riforma nel dispositivo; si limita a trattare il tema del giudicato interno rispetto alla censura proposta.
art. 360 c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
distinzione tra quota A, disciplinata transitoriamente dalla normativa previgente, e quota B, relativa alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama per relationem la motivazione del precedente conforme.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B non comporta automaticamente il superamento del massimale retributivo previsto dalla disciplina speciale: il tetto continua ad operare salvo una chiara abrogazione legislativa.
- Un limite alla retribuzione pensionabile non si considera abrogato per incompatibilità quando la norma successiva si limita a disciplinare aliquote e fasce di rendimento senza contenere una disciplina espressa sostitutiva del massimale.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto isolate dalla struttura logico-giuridica della decisione, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto a un effetto giuridico; una censura che investa la regola applicata mantiene quindi controverso il tema decisivo.
- Nella liquidazione della pensione, la distinzione tra quota A e quota B va letta secondo la disciplina transitoria di settore e non può essere risolta facendo derivare in via indiretta un diverso tetto retributivo dalla disciplina generale AGO se la normativa speciale continua a prevedere un massimale specifico.
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