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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34179/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda la liquidazione della quota B di una pensione ex ENPALS/gestione lavoratori dello spettacolo, con riferimento ai supplementi decorrenti dal 1° febbraio 2001 e dal 1° settembre 2007. Il pensionato aveva chiesto il ricalcolo della prestazione assumendo che la quota B dovesse essere determinata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche oltre il massimale previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello dell'INPS, dichiarando in via pregiudiziale la decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, con limitazione del diritto ai ratei successivi al 24/10/2015, e nel merito aveva ritenuto non applicabile il massimale di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, fondando la decisione sull'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997 ex art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B; che l'art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguarda solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; che l'art. 4, comma 8, disciplina solo le aliquote di rendimento entro fasce di retribuzione già soggette al tetto; e che il limite non può essere ricavato per relationem dall'AGO, ma resta quello dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo la formazione di un giudicato interno su alcune statuizioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità, ritenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla questione del massimale pensionabile, poiché il motivo di ricorso investiva direttamente la regula iuris posta a fondamento della decisione di merito. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS, dando continuità all'orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. La Corte ha affermato che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    il massimale retributivo/pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non ha funzione abrogativa del precedente massimale; disciplina le aliquote di rendimento da applicare alle fasce di retribuzione, presupponendo la permanenza del limite retributivo.

  • art. 1 d.lgs. n. 182/1997

    modifica il limite di cui all'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, ma non lo elimina.

  • art. 1 d.lgs. n. 182/1997

    richiamato dal ricorrente come disposizione riferita a soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma ne accoglie implicitamente l'irrilevanza per escludere l'applicabilità al caso concreto secondo la tesi dell'INPS.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    eccezione di decadenza invocata e accolta dalla Corte d'appello, ma la Cassazione non la riforma nel dispositivo; si limita a trattare il tema del giudicato interno rispetto alla censura proposta.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione di legge.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    distinzione tra quota A, disciplinata transitoriamente dalla normativa previgente, e quota B, relativa alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem la motivazione del precedente conforme.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B non comporta automaticamente il superamento del massimale retributivo previsto dalla disciplina speciale: il tetto continua ad operare salvo una chiara abrogazione legislativa.
  • Un limite alla retribuzione pensionabile non si considera abrogato per incompatibilità quando la norma successiva si limita a disciplinare aliquote e fasce di rendimento senza contenere una disciplina espressa sostitutiva del massimale.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto isolate dalla struttura logico-giuridica della decisione, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto a un effetto giuridico; una censura che investa la regola applicata mantiene quindi controverso il tema decisivo.
  • Nella liquidazione della pensione, la distinzione tra quota A e quota B va letta secondo la disciplina transitoria di settore e non può essere risolta facendo derivare in via indiretta un diverso tetto retributivo dalla disciplina generale AGO se la normativa speciale continua a prevedere un massimale specifico.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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