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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1340/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione a procedimenti per reati in materia di stupefacenti. L'imputato era stato assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce il 24/01/2014 (definitiva il 30/10/2014). La Corte di appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave ostativa alla riparazione in base ad alcune telefonate intercettate e al comportamento processuale del ricorrente (presunta mancata chiarificazione dei rapporti con coindagati). Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza davanti alla Cassazione sostenendo che la Corte di appello non si era uniformata al principio di diritto già stabilito dalla Cassazione e che la motivazione era illogica e contraddittoria, non avendo dimostrato il nesso causale tra la condotta attribuita e la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per un nuovo esame. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale, ritenendola ancora contraddittoria e non conforme al principio di diritto indicato nella precedente sentenza, in quanto non ha spiegato in modo adeguato e causalmente collegato come gli elementi (telefonate, frequentazioni, comportamento difensivo) abbiano determinato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare. La Corte ha ribadito che la colpa dolosa o grave è ostativa alla riparazione solo se esiste un apprezzabile nesso causale tra la condotta e la custodia cautelare e che semplici sospetti non possono escludere il diritto all'equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La condotta dolosa o di colpa grave prevista dall'art. 314 costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione solo se sussiste un apprezzabile nesso causale tra tale condotta e il provvedimento di custodia cautelare (momento genetico e/o mantenimento).

  • art. 74, T.U. stupefacenti; art. 73 e 80 T.U. stupefacenti; art. 81, 110 cod. pen.

    Norme sostanziali e di concorso risultavano essere quelle contestate in origine (reati in materia di stupefacenti e concorso), ma la sentenza di assoluzione ha escluso la responsabilità dell'imputato per quei fatti; la questione processuale verte sul rapporto tra la nozione di colpa grave e la misura cautelare adottata per tali ipotesi.

  • Cass. Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 (Singh) e Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Precedenti che affermano il principio secondo cui la colpa grave o dolosa ostativa alla riparazione richiede un nesso causale apprezzabile con la custodia cautelare; non è sufficiente una condotta sospetta generica.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 45593 del 31/01/2017 (dep. 04/10/2017)

    Ribadito che la condotta dolosa o gravemente colposa non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (es. contenuto di una intercettazione o frequentazione di soggetti dediti allo spaccio) quando tali elementi non potevano, da soli, fondare la misura cautelare.

  • Cass. Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 (Di Torna); Cass. sez. 3, n. 46899 del 12/05/2016 (Polimeni)

    Ulteriori precedenti richiamati a sostegno del principio che la mera sospettosità o la frequentazione di soggetti sospetti non costituiscono di per sé prova di colpa grave collegata alla custodia cautelare.

Massime di principio

  • Per escludere il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione sulla base di "colpa grave" o dolo è necessario dimostrare un nesso causale apprezzabile tra la condotta imputata all'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non basta la mera sospettosità.
  • Le valutazioni già espresse in una sentenza di assoluzione (se definitive) devono essere adeguatamente rispettate e non possono essere "rivalutate" dalla Corte d'appello senza motivazione logica e non contraddittoria che spieghi perché quelle valutazioni non siano determinanti rispetto alla custodia cautelare.
  • Il contenuto di poche intercettazioni o la frequentazione di soggetti indiziati non costituiscono automaticamente elementi idonei a escludere la riparazione: occorre dimostrare che tali elementi abbiano efficacemente determinato la misura cautelare.
  • Il comportamento processuale dell'imputato (es. silenzio o mancata richiesta di chiarimenti) può assumere rilevanza solo se è dimostrabile che abbia causalmente inciso sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare; il diritto alla difesa e il legittimo esercizio del silenzio vanno considerati.
  • In sede di valutazione dell'istanza di riparazione, il giudice deve fornire una motivazione articolata che colleghi specificamente i fatti contestati al momento genetico e al mantenimento della custodia cautelare; altrimenti l'ordinanza è vulnerabile a annullamento.

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