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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4241/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'1/2/2022 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (GUP Tribunale di Palmi 12/11/2015 per art.73 d.P.R. 309/90 e Corte d'appello di Reggio Calabria 28/3/2019 per partecipazione ad associazione mafiosa e reati connessi) e aveva determinato un aumento di pena di anni due. Il ricorrente deduceva violazioni di motivazione (art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.125, 671 c.p.p., 81 e 133 c.p.) e censurava il mancato necessario adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019 che ha inciso sulla pena minima edittale dell'art.73 d.P.R. 309/90 per le sostanze delle tabelle I e III (c.d. droghe pesanti).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse implicitamente tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n.40/2019 e avesse fornito una motivazione, sebbene concisa, adeguata e congrua: ha valorizzato la circostanza decisiva della ingente quantità di cocaina (stupefacente 'pesante') e, nell'esercizio del potere discrezionale, ha ritenuto corretta la determinazione dell'aumento di pena in misura di due anni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; la questione relativa al minimo edittale per le sostanze delle tabelle I e III è stata oggetto della pronuncia di legittimità costituzionale n.40/2019, che incide sul profilo sanzionatorio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione del minimo edittale di anni otto per taluni casi dell'art.73, incidendo sul quadro sanzionatorio per le 'droghe pesanti'; la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse tenuto conto di tale pronuncia.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione per la cassazione (violazione di norme di diritto, illogicità o contraddittorietà della motivazione, omessa motivazione su punti decisivi). Il ricorso sosteneva violazioni ex art.606; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione sufficientemente adeguata.

  • artt. 125 e 671 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ricorso relative, rispettivamente, a disposizioni processuali e ai termini per impugnare o richiedere l'esecuzione; nella motivazione della Corte non è emersa una specifica inottemperanza a tali disposizioni.

  • art. 81 e art. 133 cod. pen.

    Art.81 (concorso di reati) e art.133 (circostanze che influenzano la determinazione della pena). La Corte ha valutato la continuazione e la quantificazione dell'aumento di pena alla luce della gravità (ingente quantitativo di cocaina) e dell'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La motivazione del giudice dell'esecuzione, pur se concisa, è sufficiente se risulta adeguata e congrua rispetto ai punti decisivi: il ricorrente deve dimostrare l'effettiva insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Le pronunce della Corte Costituzionale che incidono su masse sanzionatorie devono essere valutate e recepite dal giudice, ma non annullano automaticamente scelte discrezionali motivate del giudice dell'esecuzione quando i fatti (es. ingente quantità, gravità del reato) giustificano la decisione adottata.
  • Nel riconoscimento della continuazione e nella quantificazione dell'aumento di pena il giudice deve valutare la natura e la gravità dei singoli reati; il mero richiamo alla modifica normativa non è sufficiente se il giudice dimostra che i criteri concreti hanno giustificato la misura adottata.
  • Chi impugna per carenza di motivazione deve in cassazione specificare in quale punto la motivazione sia illogica, insufficiente o contraddittoria: le censure generiche hanno scarse probabilità di successo.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; valutare sempre il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso in cassazione.

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