Sentenza n. 2843/2026 - Napoli, Sezione 9
avverso e per l'annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo: 1) della Determinazione adottata dall'Ambito n. 31 - Comune di Torre del Greco - RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “Assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia”; 2) della Delibera -OMISSIS- del Coordinamento Istituzionale di Ambito adottata nella seduta del 22.07.2025 con la quale vengono applicati i criteri di riparto e ridotti gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 60%; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200,00 oltre alla maggiorazione del 10%, in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall'Amministrazione, intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli aventi diritto agli assegni di cura per l'annualità 2025 e contestuale rideterminazione dell'importo del contributo per le persone con disabilità gravissima, nonché la deliberazione dell'Ambito che aveva disposto la riduzione degli importi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La minore, già valutata come disabile gravissima ed eleggibile all'assegno di cura, era stata ammessa al beneficio per l'annualità 2025 con un importo inferiore a quello massimo previsto dalla disciplina regionale. I ricorrenti deducevano, da un lato, la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, del Piano sociale regionale, del D.M. 26 settembre 2016 e della d.G.R.C. n. 70/2024, oltre a eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione non potesse ridurre l'importo di euro 1.200 mensili e che spettasse anche la maggiorazione del 10%; dall'altro, denunciavano la violazione dell'allegato B alla d.G.R.C. n. 121/2023, come modificato dalla d.G.R.C. n. 70/2024, e del legittimo affidamento, sostenendo che la minore, già beneficiaria negli anni precedenti, dovesse essere ricompresa nella spesa storica e automaticamente ammessa al beneficio. La prospettazione assumeva, in sostanza, l'esistenza di un diritto soggettivo al mantenimento dell'assegno nella misura massima.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'assegno di cura regionale come contributo integrativo dell'indennità di accompagnamento e ha chiarito che il beneficio deve essere conformato dall'Amministrazione mediante graduatorie annuali, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Anche le persone con disabilità gravissima, pur titolari della massima priorità nell'accesso ai fondi, non vantano un diritto assoluto all'erogazione dell'assegno né alla sua corresponsione nella misura massima. La fruizione del contributo nelle annualità precedenti non determina un legittimo affidamento alla sua conservazione negli anni successivi, poiché le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome e l'Amministrazione non è vincolata al criterio della spesa storica. La previsione regionale secondo cui i disabili gravissimi già valutati e già beneficiari non devono essere rivalutati riguarda gli adempimenti di programmazione e quantificazione delle risorse da parte degli enti, ma non esclude la valutazione annuale delle domande in relazione alle risorse effettivamente assegnate. Quanto alla riduzione dell'importo, il giudice ha rilevato che euro 1.200 costituiscono l'importo massimo e non fisso previsto dalla d.G.R.C. n. 70/2024. Inoltre, i ricorrenti non avevano contestato specificamente l'estensione del beneficio all'intera platea dei disabili gravissimi né la mancata graduazione degli aspiranti secondo i parametri di bisogno sociale ed economico e i criteri di priorità regionali, limitandosi a sostenere la spettanza automatica dell'importo massimo. Le censure, pertanto, non dimostravano l'illegittimità della graduatoria rispetto ai criteri di priorità di ammissione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, D.P.C.M. 3 ottobre 2022
L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017
L'assegno di cura regionale è qualificabile come contributo integrativo dell'indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento.
D.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024
Disciplina il Piano regionale per la non autosufficienza e gli assegni di cura; l'importo di euro 1.200 è un importo massimo e il beneficio è subordinato alle risorse disponibili e alla formazione di graduatorie annuali.
Allegato B alla d.G.R.C. n. 70/2024
Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario
La previsione riguarda gli obblighi di programmazione e quantificazione delle risorse degli enti, ma non impedisce la valutazione annuale delle domande, comprese quelle dei beneficiari delle precedenti annualità.
art. 6 d.G.R.C. n. 70/2024
I criteri di priorità di ammissione al programma devono essere considerati nella graduatoria; la contestazione dell'importo massimo non sostituisce la specifica deduzione dell'illegittimo discostamento da tali criteri.
D.M. 26 settembre 2016
Le scale di valutazione richiamate dalla disciplina regionale rilevano per la valutazione della disabilità gravissima, ma la qualificazione non comporta automaticamente il diritto all'erogazione dell'assegno nella misura massima.
Massime di principio
- L'assegno di cura previsto dalla disciplina regionale per le persone non autosufficienti costituisce un contributo integrativo dell'indennità di accompagnamento e non attribuisce, per il solo riconoscimento della disabilità gravissima, un diritto assoluto alla sua erogazione o alla corresponsione dell'importo massimo.
- La massima priorità riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell'accesso ai fondi non elimina il limite delle risorse finanziarie disponibili; il beneficio deve essere annualmente conformato dall'Amministrazione mediante una graduatoria.
- Le graduatorie degli assegni di cura relative a diverse annualità sono autonome. La precedente fruizione del contributo non determina un legittimo affidamento alla sua conservazione né vincola l'Amministrazione al criterio della spesa storica.
- La previsione secondo cui le persone con disabilità gravissima già valutate e già beneficiarie non devono essere nuovamente valutate attiene agli adempimenti di programmazione e quantificazione delle risorse e non esclude la valutazione annuale delle domande in rapporto alle risorse effettivamente assegnate.
- Quando la disciplina regionale prevede un importo massimo dell'assegno, il beneficiario non può pretenderne automaticamente l'integrale corresponsione; la contestazione della graduatoria deve dimostrare lo specifico contrasto con i criteri di priorità e graduazione previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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