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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26610/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di protezione internazionale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non provato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione telematica o cartacea del decreto e di averlo conosciuto solo tramite visione del fascicolo cartaceo; con il secondo deduce omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non abbia considerato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, dalla quale risultava l’assenza di qualunque comunicazione del decreto, e che abbia quindi erroneamente posto a carico dell’ufficio requirente la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il ricorso è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, osserva che la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia segue il rito sommario e, in difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione. Sulla base degli elementi ricavabili dagli atti, l’opposizione proposta nel 2020 avverso un decreto emesso nel 2018 risultava comunque tardiva, anche a voler escludere la rituale comunicazione. Nessuna statuizione è resa sulle spese, perché il ricorso è proposto dalla Procura della Repubblica e gli intimati non svolgono difese; non è disposto neppure l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    rende opponibili i decreti di pagamento/liquidazione delle spese di giustizia, compresi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    prevede la comunicazione del decreto di pagamento al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione si applica, per omogeneità del rito, anche all’opposizione in materia di spese di giustizia.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione opera il termine lungo di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    sono stati invocati per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sulla rituale comunicazione e sulla tempestività dell’opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché tale requisito è funzionale a rendere intelligibile la censura e il contesto processuale.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione/notificazione manca, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione non è sufficiente la mera attestazione dell’avvenuto inoltro dell’atto verso la sfera di conoscibilità del destinatario se il ricorrente non dimostra o non allega in modo rituale i dati necessari; in ogni caso, l’assenza di comunicazione non elimina il limite temporale dell’impugnazione, perché subentra il termine lungo.
  • Quando il provvedimento impugnato si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, il ricorso che si limiti a contestare in fatto la ricostruzione del giudice di merito non supera il vaglio di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
  • Nel calcolo della tempestività delle opposizioni e delle impugnazioni in materia di spese di giustizia occorre distinguere tra perfezionamento della comunicazione e mera presa di conoscenza effettiva, ma la disciplina del termine lungo impedisce che l’opposizione sia proponibile sine die.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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