Cassazione Penale, Ordinanza n. 08682/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 80 di multa per il reato di tentato furto in concorso e aggravato. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione di legge, sostenendo che la sua responsabilità penale era stata affermata sulla base di un quadro probatorio non inequivoco e non adeguatamente confortato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura delle prove e del compendio fattuale, attività preclusa al giudice di legittimità, e non si confrontava in modo specifico con il percorso argomentativo dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché volto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee ai poteri della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), c.p.p.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità sino a consentire una rilettura autonoma delle risultanze di fatto; resta preclusa la rivalutazione del compendio probatorio.
artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p.
Sono gli articoli posti a fondamento della contestazione penale definita nei gradi di merito, riguardanti il concorso di persone, il tentativo di furto e l'aggravante prevista dal n. 2 dell'art. 625 c.p.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve nella mera proposta di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Per censurare utilmente la motivazione di merito in cassazione occorre confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nella decisione impugnata, non limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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