Sentenza del 21/07/2015 n. 115316 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia Sud S.p.A. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato le intimazioni di pagamento, è quindi rimasta confermata. Equitalia è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato le intimazioni di pagamento sostenendo l'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, eseguite secondo il rito previsto per i casi di irreperibilità assoluta. Le Commissioni tributarie avevano ritenuto tali notifiche nulle poiché il certificato storico di residenza dimostrava che la contribuente risiedeva ancora presso l'indirizzo indicato al momento della notifica. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che le relate attestassero l'irreperibilità assoluta e che il loro contenuto, in quanto atto pubblico, non potesse essere contestato senza querela di falso. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza: nel ricorso non erano state trascritte le relate di notifica, impedendo di verificarne il contenuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario. Nel caso concreto, la validità del ricorso a tale procedura era stata contestata perché la contribuente risultava residente all'indirizzo indicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Riguarda la notificazione delle cartelle di pagamento. È stato invocato dal concessionario per sostenere la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche.
Codice civile, art. 2700
Attribuisce efficacia probatoria privilegiata agli atti pubblici quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Equitalia sosteneva che le relate di notifica facessero piena prova fino a querela di falso, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
Codice di procedura civile, art. 140
Disciplina una specifica procedura di notificazione in caso di irreperibilità o difficoltà di consegna. Il ricorso collegava tale disposizione alla procedura di notificazione contestata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo proposto da Equitalia è stato però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta una decisione deve riportare o trascrivere le parti essenziali degli atti e dei documenti sui quali fonda la censura, inclusi gli elementi indispensabili per verificare il contenuto delle relate di notifica.
- La mancata trascrizione degli atti rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini la fondatezza della questione sostanziale.
- Per utilizzare la procedura di notifica prevista per l'irreperibilità assoluta occorre che ne ricorrano effettivamente i presupposti; la prova della residenza o della reperibilità del destinatario presso l'indirizzo indicato può mettere in discussione la validità della notifica.
- La relata di notifica può avere efficacia probatoria privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma la valutazione di tale efficacia presuppone che il suo contenuto sia concretamente sottoposto all'esame del giudice.
- L'annullamento dell'atto notificato irregolarmente può travolgere anche gli atti successivi, come le intimazioni di pagamento, quando questi dipendono dalla valida notificazione dell'atto presupposto.
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