Ordinanza n. 129/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell'informazione interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- trasmessa con nota della Prefettura di Vibo Valentia, area 1, Ordine e sicurezza pubblica, prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; - della nota n. prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata trasmessa la nota n. -OMISSIS- del Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia; - della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Vibo Valentia, Divisione Polizia Anticrimine; - della nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione investigativa antimafia, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia, unitamente agli atti istruttori e presupposti delle forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia e gli atti istruttori e presupposti richiamati nell’epigrafe, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone specifiche censure articolate dalla ricorrente, limitandosi a rilevare che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento resiste alle contestazioni formulate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato e salve le più approfondite valutazioni della fase di merito, non emergessero evidenti profili di fondatezza del ricorso. Non è stata quindi ravvisata una sufficiente consistenza del fumus boni iuris per sospendere l’efficacia dell’interdittiva antimafia. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente, condannata a pagare all’amministrazione resistente € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza, al sommario esame, di evidenti profili di fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un’informazione interdittiva antimafia può essere negata quando, al sommario esame degli atti, non emergano evidenti profili di fondatezza delle censure, restando salve le valutazioni più approfondite proprie del giudizio di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare comporta, in assenza di diversa statuizione, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese della fase cautelare.
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