Cassazione Penale, Ordinanza n. 29898/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e manifestamente infondate alla luce della motivazione della corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sotto tre profili: (1) insussistenza del dolo del delitto di evasione, perché l'allontanamento dal domicilio sarebbe avvenuto per ragioni di salute e per ottenere cure necessarie; (2) mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, c.p., sostenendo che la posizione dell'imputato agli arresti domiciliari sarebbe assimilabile a quella del detenuto in istituto carcerario; (3) erronea applicazione della recidiva, ritenuta non adeguatamente motivata. La Corte rilevava che i motivi difensivi erano generici e che la corte territoriale aveva risposto in modo logico e completo: quanto al primo motivo, non risultava alcun referto ospedaliero a supporto di un malore indifferibile; quanto al secondo, non vi era stata costituzione spontanea e l'imputato aveva contattato le forze dell'ordine solo dopo il controllo; quanto al terzo, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale era stata motivatamente riconosciuta, pur poi valutata equivalente alle attenuanti generiche, valorizzandosi l'oggettiva indeterminatezza dei motivi della condotta come indice di maggiore capacità a delinquere.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La difesa invocava l'applicazione della disciplina prevista per il detenuto in istituto carcerario, ma la Corte non ha accolto l'assunto, rilevando che nel caso concreto non vi era stata costituzione spontanea dopo l'allontanamento.
art. 385 c.p.
È la norma incriminatrice richiamata per il delitto di evasione oggetto del giudizio.
recidiva
La Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, valorizzando la condotta come indice di accresciuta capacità a delinquere.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione commesso da soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, l'allegazione difensiva di un allontanamento per ragioni di salute deve essere sorretta da elementi oggettivi idonei, come documentazione sanitaria o referti, altrimenti la doglianza può essere respinta come generica.
- La disciplina attenuata prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. presuppone condizioni fattuali specifiche; non può essere invocata in via automatica per il solo fatto che la persona sia sottoposta agli arresti domiciliari, occorrendo verificare la concreta condotta successiva all'allontanamento, compresa l'eventuale spontanea costituzione.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice dia conto della reiterazione, specificità e prossimità temporale dei precedenti e colleghi tali dati a un giudizio di maggiore capacità a delinquere; la successiva equivalenza con le attenuanti generiche non elide la correttezza del riconoscimento della recidiva.
- In cassazione, censure assertive o non supportate da specifici elementi fattuali possono essere dichiarate inammissibili quando la sentenza di merito abbia già fornito una risposta logica e completa ai punti dedotti.
Come è indicizzato
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