Sentenza del 13/05/2015 n. 9691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella notificata il 1 febbraio 2002 per la liquidazione delle imposte dirette relative alla dichiarazione dei redditi del 1993 ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Con il primo motivo ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo per decorso del termine quinquennale, in relazione al disconoscimento di un'eccedenza ILOR. Con il secondo motivo ha sostenuto che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale quinquennale previsto dalla disciplina transitoria introdotta nel 2005 per le somme derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, stabilendo che il termine quinquennale previsto dalla disciplina transitoria si applica anche alle controversie già pendenti. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella relativa alla liquidazione della dichiarazione doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Poiché la cartella relativa alla dichiarazione del 1993 era stata notificata nel 2002, essa risultava tardiva. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.800 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La pretesa tributaria derivava dall'attività automatizzata di liquidazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1993.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17
La contribuente lo aveva invocato per sostenere la decadenza quinquennale dall'iscrizione a ruolo, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito dall'accoglimento del secondo.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156
Ha introdotto, anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, termini di decadenza per la notificazione delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni.
D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 106/2005
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disposizione ha natura transitoria e si applica sia alle posizioni ancora pendenti presso l'Amministrazione sia alle controversie già sottoposte al giudice.
Sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005
Ha imposto l'introduzione di un termine decadenziale per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, occorre verificare il termine decadenziale previsto per la sua notificazione.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la disciplina transitoria applicabile prevedeva la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Il termine decadenziale può essere applicato anche a rapporti tributari anteriori all'entrata in vigore della norma e a controversie già pendenti, se la disciplina transitoria lo prevede.
- La tardiva notificazione della cartella comporta la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa e rende illegittima la cartella, anche se l'imposta risulta dalla dichiarazione del contribuente.
- Quando l'accoglimento di un motivo rende inutile l'esame degli altri, il giudice può dichiararli assorbiti e decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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