Cassazione Penale, Sentenza n. 08200/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per taluni capi, ridotto le pene residue e confermato per entrambi la partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata a procurare rinnovi del permesso di soggiorno mediante falsa documentazione. I motivi di ricorso erano: (i) violazione del divieto di secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) in relazione alla ritenuta applicabilità dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 al "rinnovo" del permesso di soggiorno; (ii) errore di diritto nel ritenere applicabile l'art. 5, comma 8-bis anche a falsità che non sarebbero "contraffazione" bensì alterazioni o falsità ideologiche; (iii) eccesso di dove motivazionale e mancata valutazione dell'assorbimento del reato di falso nel reato di favoreggiamento di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; (iv) carenza probatoria e vizi logici nella ricostruzione del delitto associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti. Ha confermato che: (a) l'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 riguarda anche il caso del rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce della disciplina normativa che equipara rilascio e rinnovo e della giurisprudenza consolidata; (b) l'art. 5 si applica principalmente ai casi di contraffazione/alterazione materiale dei documenti necessari al rilascio o rinnovo, mentre le falsità ideologiche (attestazioni mendaci da parte di datori di lavoro) sono valutate ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p.; (c) il reato di favoreggiamento della permanenza (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998) è distinto dal reato di falsificazione documentale: può concorrere con questo e non lo assorbe automaticamente, anche per differenti profili psicologici (dolo generico vs dolo specifico di profitto); (d) la valutazione probatoria sulla sussistenza del delitto associativo è risultata congrua e priva di vizi manifesti. Conseguentemente è stato confermato l'esito della Corte di appello e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della somma di euro 3.000 (a carico di ciascun ricorrente, come disposto dalla sentenza).
Norme richiamate
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25/07/1998 n. 286
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche al "rinnovo" del permesso di soggiorno, ritenendo che la disciplina del testo unico sull'immigrazione equipari rilascio e rinnovo (commi che prevedono identiche verifiche, rilievi dattiloscopici, termini e cause di rifiuto/revoca). Inoltre l'art. 5 è stato applicato nei casi di falsificazione/alterazione materiale dei documenti; le falsità ideologiche sono state invece trattate con riferimento agli artt. 48 e 479 c.p.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25/07/1998 n. 286
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa ...
La Corte ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della permanenza sia fattispecie autonoma e non assorbente nei confronti del reato di falsificazione/alterazione documentale; possono concorrere più reati quando sussistano le diverse condotte e i distinti elementi soggettivi (il dolo specifico per profitto per l'art.12 rispetto al dolo generico del falso).
artt. 48 e 479 cod. pen.
Gli artt. 48 e 479 (falso per induzione e falso in atti pubblici) sono stati utilizzati per qualificare le condotte consistenti nella mendace attestazione dello svolgimento di un rapporto di lavoro (falso ideologico/indotto dal pubblico ufficiale), mentre l'art.5 d.lgs. n.286 è stato applicato nei casi di falsificazione materiale dei documenti.
art. 416 cod. pen.
Riferito al delitto associativo: la Corte ha ritenuto sussistente l'associazione a delinquere sulla base dell'insieme degli indizi (organizzazione direzione dell'attività, ruoli, uso di prestanome, ripetute condotte e documentazione falsificata) e ha reputato congrua la motivazione dei giudici di merito.
art. 649 cod. proc. pen.
Il motivo invocato per presunta violazione del divieto di secondo giudizio è stato ritenuto infondato: la qualificazione e l'applicazione dell'art. 5 al rinnovo non configura violazione del divieto, essendo la disciplina normativa e la giurisprudenza coerenti con tale estensione.
Massime di principio
- L'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 si applica anche al rinnovo del permesso di soggiorno: la normativa sull'immigrazione equipara rilascio e rinnovo e il rinnovo comporta la formazione di un nuovo documento penalmente rilevante.
- Distinguere sempre tra falso materiale/contraffazione (che integra la fattispecie di cui all'art. 5, comma 8-bis) e falso ideologico/attestazione mendace (che va valutato secondo gli artt. 48 e 479 c.p. o altra fattispecie di falso): la qualificazione incide sulla norma applicabile e sulla pena.
- Il reato di favoreggiamento della permanenza (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998) è autonomo e non assorbe automaticamente i reati di falsificazione: occorre valutare la diversa condotta materiale e il diverso elemento soggettivo (dolo specifico di profitto per il favoreggiamento).
- Per accertare un delitto associativo è necessaria una valutazione complessiva degli elementi (programmazione/organizzazione, ruoli, ripetizione di condotte illecite, uso di prestanome, beneficio comune): la mera occasionalità o attività isolata è insufficiente a fondare l'associazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, censure già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito, o basate su interpretazioni normative contrastanti ma non manifestamente erronee, rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate; è utile argomentare specificamente errori di diritto o vizi di motivazione rilevabili.
- Quando è contestata la prescrizione di taluni reati, il giudice di merito tiene conto delle sospensioni dei termini processuali (es. giorni di sospensione) nella valutazione del decorso dei termini.
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