Cassazione Civile, Ordinanza n. 29106/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha lasciato fermo il decreto del Tribunale di Nola che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a liquidare spese, perché la parte intimata non aveva svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente, sorta a seguito di scissione della società poi fallita, aveva chiesto l'ammissione al passivo, con riserva, di un credito di regresso pari a euro 209.617,08, corrispondente a una cartella esattoriale notificata quale coobbligata in solido per debiti erariali della scissa. Il giudice delegato aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di Nola aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l.fall., ritenendo che il credito da regresso non fosse ammissibile con riserva in assenza del pagamento integrale del debito garantito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 55 e 96 l.fall., sostenendo che il credito, essendo ancora sub iudice davanti al giudice tributario, dovesse essere trattato come credito condizionato e quindi ammesso con riserva; (2) violazione degli artt. 61 e 62 l.fall. e della normativa sulla definizione agevolata delle cartelle, sostenendo che il regresso sarebbe sorto comunque in via potenziale e che la rottamazione avrebbe avuto effetto integralmente satisfattivo, non meramente parziale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il coobbligato/fideiussore può insinuare al passivo il credito di regresso solo dopo aver dimostrato l'integrale pagamento delle ragioni creditorie, poiché tale pagamento costituisce fatto costitutivo del diritto di regresso e non mera condizione. Poiché nel caso concreto la ricorrente non aveva pagato né integralmente né parzialmente il debito, mancava in radice il presupposto del credito; inoltre il credito da regresso non è assimilabile a un credito condizionale ammissibile con riserva ex art. 55 l.fall.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
disciplina l'opposizione allo stato passivo; nel caso è il rimedio esperito contro il rigetto dell'insinuazione.
art. 55 L.F.
i crediti ammissibili con riserva sono quelli condizionati o espressamente previsti; il credito da regresso del garante non vi rientra prima del pagamento.
art. 61, comma 2, L.F.
il coobbligato o fideiussore che agisca in regresso o surrogazione dopo il pagamento deve provare l'integrale soddisfacimento del creditore; il pagamento integrale è fatto costitutivo del diritto di regresso.
art. 96 L.F.
invocato dalla ricorrente per l'ammissione con riserva dei crediti per i quali il titolo non sia prodotto per fatto non imputabile o nelle ipotesi di riserva erariale; la Corte esclude l'applicabilità al credito di regresso non ancora sorto.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
rubricati nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 360 bis c.p.c.
la Corte richiama la disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per contrasto con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 87 DPR 602/1973
richiamato dalla ricorrente come norma sulla riserva erariale e sull'ammissione con riserva di crediti fiscali ancora controversi.
art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997
richiamato nel fatto per individuare la solidarietà della beneficiaria della scissione per i debiti erariali della società scissa.
d.l. 148/2017 conv. nella L. 172/2017
richiamato dalla ricorrente in tema di definizione agevolata/rottamazione delle cartelle.
d.l. 193/2016 conv. nella L. 225/2016
richiamato dalla ricorrente in tema di rottamazione delle cartelle esattoriali.
d.l. 119/2018 conv. nella L. 136/2018
richiamato dalla ricorrente in tema di definizione agevolata delle cartelle.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diritto di regresso del fideiussore o coobbligato verso il debitore principale sorge solo dopo l'integrale pagamento del debito garantito; prima di tale pagamento manca il fatto costitutivo del credito.
- Il credito da regresso non è un credito semplicemente condizionato ai sensi dell'art. 55 l.fall.: non è giuridicamente esistente prima dell'adempimento integrale del garante e, quindi, non può essere ammesso al passivo con riserva.
- Ai fini dell'ammissione al passivo del credito di regresso ex art. 61, comma 2, l.fall., il garante deve provare il pagamento integrale delle ragioni creditorie; un pagamento solo parziale, anche se estintivo per il solvens, non è sufficiente.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un principio di diritto già consolidato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.
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