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Ordinanza

Ordinanza n. 12638/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4027/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Coco, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 4458/2022, pubblicata in data 05/05/2022, notificata in data 07/12/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita persistente inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto a proseguire il mandato all'estero per ulteriori tre anni e a essere ammesso alla procedura selettiva per il personale docente e ATA da destinare all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza, con richiesta anche di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudicato civile aveva accertato il diritto del ricorrente a proseguire il mandato per un ulteriore periodo di tre anni, fino al raggiungimento del limite complessivo di dodici anni, avendo già svolto nove anni di servizio all'estero, con conseguente obbligo di ammetterlo alla procedura selettiva indetta nel 2018 per la selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero. Il ricorso prospettava una persistente e integrale inottemperanza. Tuttavia, dagli atti è emerso un decreto del 28 luglio 2023, non menzionato nel ricorso e depositato successivamente, con il quale il Ministero degli esteri aveva assegnato il ricorrente al servizio estero senza soluzione di continuità sino al 31 agosto 2026, per tre anni scolastici, fatte salve le condizioni risolutive previste dalla normativa vigente e le disponibilità di bilancio. Tale elemento appariva indicare l'avvenuto svolgimento di un'attività esecutiva potenzialmente incompatibile con la prospettazione di totale inottemperanza. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sia dal ricorrente, chiamato a precisare il contenuto e l'oggetto effettivo dell'azione, sia dai Ministeri resistenti, chiamati a riferire sulle attività compiute per dare esecuzione alla sentenza, anche in relazione alle deduzioni contenute nell'istanza di prelievo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha accertato né l'adempimento né l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve precisare il contenuto dell'azione, considerato il decreto di assegnazione al servizio estero sino al 31 agosto 2026; il Ministero deve depositare una relazione sulle attività eventualmente poste in essere per ottemperare al giudicato, anche alla luce delle deduzioni del ricorrente. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di penalità di mora per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 21 d.lgs. n. 64/2017

    Il servizio all'estero avrà una durata di 3 (tre)anni scolastici, fino al 31 agosto 2026 fatte salve le condizioni risolutive del rapporto di servizio previste dalla normativa vigente nonché le disponibilità di Bilancio

    La norma è richiamata nel decreto ministeriale quale base normativa dell'assegnazione al servizio estero e delle relative condizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti emergono provvedimenti o attività amministrative potenzialmente esecutivi del giudicato ma non coerenti con la prospettazione di integrale inottemperanza, il giudice può disporre incombenti istruttori per chiarire l'effettivo contenuto dell'azione e l'attività svolta dall'amministrazione prima di decidere nel merito.
  • La parte che promuove il giudizio di ottemperanza deve precisare l'oggetto della pretesa esecutiva quando la documentazione acquisita evidenzi che l'amministrazione abbia posto in essere attività potenzialmente satisfattive, indicando eventualmente quali profili del giudicato risultino ancora ineseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere onerata del deposito di una relazione sulle attività compiute per dare esecuzione al giudicato, affinché il giudice possa verificare la corrispondenza tra il contenuto della pronuncia e gli atti adottati in concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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