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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28670 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il provvedimento con cui l'Agenzia l'aveva dichiarata decaduta dal diritto al rimborso di 35.548,53 euro, relativi ad accise sull'energia elettrica versate in eccesso per l'anno 2006. La società sosteneva che gli importi eccedenti fossero stati progressivamente utilizzati in compensazione nei versamenti mensili successivi e che il rimborso del residuo, richiesto il 24 luglio 2009, fosse tempestivo, poiché il termine biennale doveva decorrere dalla dichiarazione annuale finale, dalla quale emergeva il credito non ulteriormente compensabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, i versamenti mensili in acconto costituiscano anticipazioni di un unico debito tributario, soggette a conguaglio. Il saldo a credito non costituisce un pagamento indebito reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario; il termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2, TUA decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo da cui risulta il credito definitivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, annullando il diniego dell'Agenzia e accogliendo il ricorso originario della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Per le accise sull'energia elettrica, il termine biennale non decorre necessariamente dai singoli versamenti mensili in acconto. Quando il sistema prevede conguagli e detrazioni successive, il termine decorre dalla chiusura del rapporto tributario e dalla dichiarazione annuale finale che evidenzia il credito definitivo.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 4

    Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa.

    L'accredito o la compensazione costituiscono modalità di rimborso alternative al pagamento diretto e restano soggetti alla disciplina dell'art. 14.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 26, comma 8

    L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali... Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto... con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.

    Le rate mensili non rappresentano debiti autonomi, ma frazioni di un unico debito annuale; gli eventuali eccessi sono soggetti a conguaglio.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 56, comma 1

    Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

    La detrazione obbligatoria degli acconti eccedenti conferma la natura continuativa del rapporto tributario e impedisce di considerare immediatamente ogni eccedenza come pagamento indebito autonomamente rimborsabile.

  • Codice civile, art. 2033

    La CTR aveva interpretato il termine "indebito" secondo la nozione generale di ripetizione dell'indebito, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la disciplina speciale del sistema di liquidazione e conguaglio delle accise.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene versato mediante acconti periodici soggetti a conguaglio, l'eccedenza non è necessariamente un pagamento indebito autonomo a partire da ciascun versamento.
  • Il termine decadenziale per chiedere il rimborso può decorrere dalla dichiarazione o liquidazione finale che determina in modo definitivo il saldo a credito, anziché dai singoli acconti.
  • Le compensazioni o detrazioni previste direttamente dalla legge possono essere parte fisiologica del meccanismo di liquidazione e non costituiscono necessariamente atti autonomi di rimborso o interruzione della decadenza.
  • Per stabilire la decorrenza del termine occorre distinguere tra versamenti definitivi e anticipazioni provvisorie destinate a essere compensate o conguagliate nell'ambito di un rapporto tributario continuativo.
  • La richiesta di rimborso o di accredito deve comunque essere presentata entro due anni dalla data in cui il credito diventa definitivo, secondo la disciplina speciale applicabile.

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