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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32560/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Serracane, presidente del collegio sindacale della s.r.l. Industrie Baratta dal 2001 al 15/04/2008, era stato ritenuto responsabile per omesso controllo per i reati di bancarotta patrimoniale, documentale e impropria. In particolare gli si contestava di non avere esercitato i poteri di vigilanza in ordine a: 1) distrazioni di denaro per complessivi euro 8.725.542,29 realizzate tra il 2005 e il 2008 dagli amministratori; 2) falsificazione dei libri e delle scritture contabili che ha impedito la ricostruzione del patrimonio societario. Il ricorrente censurava la sentenza di merito per carenza di prova del nesso causale tra l'omesso controllo e la commissione dei reati, per l'assenza di elementi che dimostrassero un contributo consapevole o determinante alla bancarotta, per la mancata considerazione della contabilità parallela non nota ai sindaci e per l'errata motivazione sulla misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui i sindaci, per la loro posizione di garanzia, non possono limitarsi a verifiche meramente formali della documentazione fornita dagli amministratori ma devono controllare la congruità tra la rappresentazione contabile e la realtà operativa. Alla luce degli elementi di merito (assenza di rilevazioni di anomalie, mancata richiesta di chiarimenti su voci anomale e rapporti con società correlate ed estere, consegna del libro del collegio sindacale compilato solo dal 18/04/2008, rinvenimento successivo della contabilità parallela) la Cassazione ha ritenuto corretto il convincimento della Corte d'appello sull'omesso controllo del ricorrente e sulla sua incidenza rispetto alla realizzazione delle distrazioni e delle falsificazioni; pertanto la condanna è stata confermata e il ricorso dichiarato infondato.

Norme richiamate

  • art. 2403 cod. civ.

    Attribuisce ai sindaci funzioni di controllo che non si esauriscono in una mera verifica contabile formale ma richiedono di verificare la congruità della contabilità rispetto all'operatività reale della società, a tutela anche dei creditori.

  • Cass. Sez. 5, n. 14045/2016 (De Cuppis)

    Affermato che il concorso dei sindaci nei reati di bancarotta può realizzarsi per comportamento omissivo del controllo che include il riscontro tra realtà e sua rappresentazione, oltre la mera verifica formale.

  • Cass. Sez. 5, n. 18985/2016

    Ribadito che i doveri sindacali si estendono al contenuto della gestione sociale per tutelare anche i creditori, non solo i soci.

  • Cass. Sez. 5, n. 8327/1998 (Bagnasco)

    Precedente che riconosce la possibilità di concorso del sindaco per omissione del controllo non limitata a verifiche formali della documentazione messa dagli amministratori.

  • Cass. Sez. 5, n. 33582/2022 (Benassi)

    Per ravvisare il concorso di chi non ha deleghe occorrono 'segnali di allarme' tali da desumere il dolo eventuale o, comunque, la consapevolezza del rischio e la volontà di non attivarsi per evitarlo; va poi valutato il nesso causale tra omissioni e il fatto-reato.

  • Cass. n. 15360/2010

    Principio che il concorso del sindaco non può derivare dalla sola posizione di garanzia: bisogna individuare elementi sintomatici che dimostrino l'effettiva incidenza dell'omesso controllo sulla commissione del reato.

Massime di principio

  • Il componente del collegio sindacale può essere penalmente responsabile per omesso controllo quando la sua inerzia non si limiti a formali verifiche ma dimostri una mancata rispondenza tra contabilità e attività reale, con segnali di anomalia non considerati.
  • Segnali tipici che possono far sorgere responsabilità sindacale: voci di bilancio anomale o non giustificate, rapporti con parti correlate non chiariti, crediti inesistenti o fatture per operazioni mai concretamente svolte, assenza o compilazione tardiva del libro del collegio sindacale.
  • Per affermare il concorso omissivo è necessario valutare il nesso causale tra l'omissione e la realizzazione del reato: durata e consistenza delle distrazioni, il vantaggio diretto degli amministratori e l'occasione creata dall'inerzia sindacale sono fattori rilevanti.
  • La presenza di una contabilità parallela non nota ai sindaci può essere una circostanza attenuante solo se dimostrata l'impossibilità materiale di scoprirla con l'ordinaria diligenza; tuttavia non esime automaticamente dall'obbligo di verifiche approfondite sui segnali di anomalia.
  • La posizione di garanzia dei sindaci non trasforma automaticamente ogni omissione in reato: occorrono elementi indiziari concreti (segnali di allarme) e una valutazione prognostico-causale che colleghi l'omissione alla commissione del fatto.
  • In fase di quantificazione della pena vanno considerati il contributo concreto al fatto, la condotta processuale, eventuali precedenti e le circostanze che rendono più o meno evitabile la condotta omissiva.

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