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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21866/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvessero in censure generiche, aspecifiche e reiterative, non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. I motivi, erroneamente numerati come 1 e 3, erano due: con il primo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 530 c.p.p., lamentando il mancato proscioglimento per insussistenza del fatto in presenza di un asserito giustificato motivo; con il secondo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano generiche, aspecifiche e sostanzialmente reiterative delle censure già respinte in appello: la Corte territoriale aveva motivato che il porto del coltello non era consentito per le caratteristiche strutturali dell'oggetto, che lo stato di senza fissa dimora non integra di per sé giustificato motivo, e che la particolare tenuità era esclusa dai plurimi precedenti penali e dalla non occasionalità dell'agire; quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata commisurata al minimo edittale o appena sopra il minimo, con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    La condanna riguardava il porto di un coltello ritenuto non consentito per le sue caratteristiche strutturali.

  • art. 530 c.p.p.

    È stato invocato per chiedere l'assoluzione per insussistenza del fatto, ma la doglianza è stata ritenuta generica e infondata perché non si confrontava con la motivazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in considerazione dei precedenti penali e della non occasionalità dell'agire.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e dell'assenza di manifesta illogicità, senza rivalutazione del merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato insieme alle norme sull'inammissibilità per censura aspecifica e non consentita.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso contenente censure aspecifiche e reiterative.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso non può introdurre censure non consentite o meramente reiterative.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio fattuale, poiché il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua tenuta logica e giuridica nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Lo stato di senza fissa dimora, da solo, non integra un giustificato motivo idoneo a legittimare il porto di un coltello quando l'oggetto abbia caratteristiche strutturali incompatibili con un porto consentito.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche in presenza di un fatto formalmente contenuto quando i precedenti penali dell'imputato e la non occasionalità della condotta depongono per una maggiore offensività complessiva e per l'incompatibilità con l'istituto.
  • La congruità della pena, quando il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale o valori prossimi al minimo e ha concesso le attenuanti generiche nella massima estensione, difficilmente può essere contestata con doglianze meramente assertive in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleArmiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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