Sentenza del 02/12/2015 n. 9823 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Elenco atti impugnabili art. 19, d.lgs. 546/1992 - Non tassatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di impugnare un atto non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo l'ammissibilità del ricorso quando l'atto renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata, indicandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.
La decisione
La controversia è stata risolta nel senso che l'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non deve essere interpretato in modo tassativo. Sono impugnabili anche atti formalmente diversi da quelli elencati, purché manifestino al contribuente una pretesa tributaria determinata o determinabile e ne espongano le ragioni fattuali e giuridiche. La soluzione è fondata su un'interpretazione estensiva, coerente con il diritto di difesa, la tutela del contribuente, il buon andamento della pubblica amministrazione e l'ampliamento della giurisdizione tributaria. Nel principio riportato, l'esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 19, d.lgs. 546/1992
Elenco degli atti impugnabili
L'elencazione degli atti impugnabili non è tassativa: può essere impugnato anche un atto diverso da quelli espressamente indicati quando comunica una pretesa tributaria concreta e individuata, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell'amministrazione
Sono richiamate come fondamento dell'interpretazione estensiva delle norme processuali tributarie, volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il corretto esercizio dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- L'assenza di un atto dall'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
- È impugnabile ogni atto che, al di là della sua denominazione formale, renda conoscibile una pretesa tributaria concreta, attuale e sufficientemente determinata.
- L'atto deve consentire al contribuente di comprendere i fatti contestati, le ragioni giuridiche della pretesa e di predisporre adeguatamente la propria difesa.
- La valutazione deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'atto e non soltanto sulla sua forma o sul nomen iuris.
- Un atto meramente informativo o privo di una pretesa tributaria concreta, invece, non è normalmente autonomamente impugnabile, salvo che produca comunque un effetto lesivo immediato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 454 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 666 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1105 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 1302 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →