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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26826/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna (Tribunale, 15/03/2024) per omesso deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen. Il ricorrente censura l'errata applicazione dell'art. 581, comma 1‑ter e richiama orientamenti giurisprudenziali e la pronuncia di Sez. 5 (sent. n.6993/15/02/2024) secondo cui la norma non si applicherebbe quando l'appellante è domiciliato presso il difensore ex lege; inoltre deduce profili di possibile contrasto con l'art. 6 CEDU e fa riferimento all'abrogazione intervenuta con legge 9 agosto 2024, n. 114.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, che ha risolto il contrasto di giurisprudenza aderendo all'orientamento secondo cui, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, l'onere previsto dall'art. 581, comma 1‑ter, è assolto anche mediante un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale (non è necessaria l'unione materiale dell'atto). Nel caso concreto però l'atto di appello, presentato prima dell'abrogazione, non conteneva né il richiamo alla precedente elezione di domicilio né l'allegazione della stessa; pertanto l'appello è risultato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Norma sostanziale in base alla quale l'imputato è stato condannato in primo grado; citata come reato per cui è intervenuta la condanna.

  • art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    Disciplina l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di indicare la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni nel giudizio d'appello. Le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, è sufficiente un richiamo espresso e specifico nell'atto d'impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale; non è necessaria la materialità dell'unione dell'atto, purché il richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1‑ter; la Corte ha però stabilito che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.

  • art. 420, comma 2‑ter, cod. proc. pen.

    Richiamato per definire l'ambito della nozione di 'presenza' dell'imputato ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1‑ter (presunzione di presenza in alcune ipotesi).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per l'accesso alla documentazione in Cassazione quando la censura riguarda motivi riconducibili a questioni di legittimità da esaminare con riferimento agli atti del fascicolo.

  • Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024

    Decisione di legittimità che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 581, comma 1‑ter, affermando che il richiamo chiaro e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già nel fascicolo è sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione proposta entro il 24/08/2024.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 (data antecedente all'abrogazione dell'art. 581, comma 1‑ter) l'onere relativo alla dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto mediante un richiamo chiaro, specifico e inequivoco nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo; non è sempre necessario allegare materialmente la dichiarazione all'atto d'impugnazione.
  • Se l'atto di appello non contiene né l'allegazione né il richiamo specifico alla dichiarazione/elezione di domicilio, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1‑ter (per le impugnazioni soggette alla norma).
  • Dopo l'abrogazione (per impugnazioni proposte successivamente al 24/08/2024) l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1‑ter viene meno; pertanto non può costituire più motivo di inammissibilità l'omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.
  • Il difensore dell'appellante deve, se nel fascicolo sono presenti più dichiarazioni/elezioni di domicilio, indicare con chiarezza quale di esse deve essere utilizzata per le notificazioni dell'impugnazione.
  • In caso di dubbio sull'osservanza dei requisiti formali previsti per l'impugnazione, è essenziale verificare la data di proposizione dell'atto rispetto ad eventuali intervenute modifiche legislative (abrogazioni) e richiamare le decisioni delle Sezioni Unite che risolvono contrasto giurisprudenziale.
  • La mancata ottemperanza agli oneri formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali in Cassazione.

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