Cassazione Penale, Sentenza n. 26826/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna (Tribunale, 15/03/2024) per omesso deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen. Il ricorrente censura l'errata applicazione dell'art. 581, comma 1‑ter e richiama orientamenti giurisprudenziali e la pronuncia di Sez. 5 (sent. n.6993/15/02/2024) secondo cui la norma non si applicherebbe quando l'appellante è domiciliato presso il difensore ex lege; inoltre deduce profili di possibile contrasto con l'art. 6 CEDU e fa riferimento all'abrogazione intervenuta con legge 9 agosto 2024, n. 114.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, che ha risolto il contrasto di giurisprudenza aderendo all'orientamento secondo cui, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, l'onere previsto dall'art. 581, comma 1‑ter, è assolto anche mediante un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale (non è necessaria l'unione materiale dell'atto). Nel caso concreto però l'atto di appello, presentato prima dell'abrogazione, non conteneva né il richiamo alla precedente elezione di domicilio né l'allegazione della stessa; pertanto l'appello è risultato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato è stato condannato in primo grado; citata come reato per cui è intervenuta la condanna.
art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen.
Disciplina l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di indicare la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni nel giudizio d'appello. Le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, è sufficiente un richiamo espresso e specifico nell'atto d'impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale; non è necessaria la materialità dell'unione dell'atto, purché il richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1‑ter; la Corte ha però stabilito che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
art. 420, comma 2‑ter, cod. proc. pen.
Richiamato per definire l'ambito della nozione di 'presenza' dell'imputato ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1‑ter (presunzione di presenza in alcune ipotesi).
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per l'accesso alla documentazione in Cassazione quando la censura riguarda motivi riconducibili a questioni di legittimità da esaminare con riferimento agli atti del fascicolo.
Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024
Decisione di legittimità che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 581, comma 1‑ter, affermando che il richiamo chiaro e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già nel fascicolo è sufficiente per l'ammissibilità dell'impugnazione proposta entro il 24/08/2024.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 (data antecedente all'abrogazione dell'art. 581, comma 1‑ter) l'onere relativo alla dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto mediante un richiamo chiaro, specifico e inequivoco nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo; non è sempre necessario allegare materialmente la dichiarazione all'atto d'impugnazione.
- Se l'atto di appello non contiene né l'allegazione né il richiamo specifico alla dichiarazione/elezione di domicilio, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1‑ter (per le impugnazioni soggette alla norma).
- Dopo l'abrogazione (per impugnazioni proposte successivamente al 24/08/2024) l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1‑ter viene meno; pertanto non può costituire più motivo di inammissibilità l'omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.
- Il difensore dell'appellante deve, se nel fascicolo sono presenti più dichiarazioni/elezioni di domicilio, indicare con chiarezza quale di esse deve essere utilizzata per le notificazioni dell'impugnazione.
- In caso di dubbio sull'osservanza dei requisiti formali previsti per l'impugnazione, è essenziale verificare la data di proposizione dell'atto rispetto ad eventuali intervenute modifiche legislative (abrogazioni) e richiamare le decisioni delle Sezioni Unite che risolvono contrasto giurisprudenziale.
- La mancata ottemperanza agli oneri formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali in Cassazione.
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