Cassazione Civile, Ordinanza n. 08077/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento fiscale emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva disconosciuto costi e rettificato il reddito d'impresa 2010, con recupero di IRES, IRAP e IVA. Successivamente aveva svolto indagini sui due ex soci, ritenendo che sul conto di uno di essi fossero confluite somme provenienti dalla liquidazione della società, in parte a titolo di rimborso di anticipazioni e per il resto come utili extracontabili distribuiti, e aveva imputato a ciascun socio una quota di tali utili. L'avviso era stato notificato agli ex soci, chiamati a rispondere, nei limiti di quanto percepito, anche delle imposte dovute dalla società ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, l'inesistenza o l'irrilevanza della pretesa nei loro confronti: uno contestava di aver ricevuto utili extracontabili o somme in liquidazione; l'altro invocava l'inapplicabilità dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché la società si era estinta prima della sua entrata in vigore, e negava comunque i presupposti della responsabilità ex art. 36. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi e annullato l'avviso. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, 2495 c.c., 36 d.P.R. 602/1973 e altre disposizioni, sostenendo che la non applicabilità della norma del 2014 non impediva affatto l'accertamento e la pretesa fiscale verso gli ex soci di una società estinta. Con un secondo motivo, subordinato, deduceva anche la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici di merito accolto la posizione di uno dei soci su una questione non dedotta e senza esaminare compiutamente le sue contestazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso. Ha ribadito che l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non impedisce al Fisco di accertare, anche successivamente, debiti tributari riferibili alla società e di farli valere nei confronti degli ex soci nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, purché siano rispettati i termini di decadenza dell'azione accertativa. Ha quindi censurato la decisione di merito perché aveva ricavato dalla non applicabilità dell'art. 28 d.lgs. 175/2014 l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare il potere impositivo verso gli ex soci, con un ragionamento ritenuto incompatibile con la disciplina e con la giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
vizio dedotto per violazione di norma processuale, qui in relazione all'art. 112 c.p.c.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
la sua non applicabilità, nel caso di società cancellata prima della sua entrata in vigore, non esclude il potere di accertamento del Fisco verso la società estinta e gli ex soci
art. 2495, comma 2, c.c.
richiamato quale base della responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società non elimina automaticamente i rapporti giuridici pendenti; i debiti sociali possono essere fatti valere nei confronti degli ex soci nei limiti di legge
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
previsto come fondamento della responsabilità degli ex soci per le imposte dovute dalla società nei limiti delle somme o utilità percepite
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per delimitare la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori nei rapporti tributari della società estinta
art. 112 c.p.c.
il motivo subordinato lamentava ultrapetizione o pronuncia su questione non dedotta dal contribuente
art. 36, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973
richiamati per la distinzione dei presupposti e dei limiti di responsabilità di amministratori e liquidatori rispetto a quella dei soci
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, l'accertamento successivo dei debiti tributari della società estinta e la loro azione nei confronti degli ex soci, entro i limiti della responsabilità prevista dalla legge.
- La mancata applicabilità di una norma sopravvenuta che disciplina effetti della cancellazione societaria non equivale a un divieto generale di esercitare il potere impositivo nei confronti di una società estinta o dei suoi ex soci.
- Nei giudizi relativi ai debiti fiscali di società cancellate, il giudice deve verificare non solo l'estinzione dell'ente, ma anche i presupposti e i limiti sostanziali della responsabilità dei soci, oltre al rispetto dei termini di decadenza dell'azione accertativa.
- L'onere di contestare l'effettiva esistenza della pretesa tributaria e i presupposti dell'imputazione ai soci va valutato in modo coerente con il thema decidendum introdotto dalle parti, evitando di fondare l'accoglimento su questioni non dedotte.
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