Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0008464 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0009502 del 07.06.2024 (Regione Piemonte); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 33; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti per l''accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all''adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17\9\2025 per l’annullamento previa sospensiva: - del D.D.G. n. 10570 del 19 giugno 2025 pubblicato dall’USR per la regione Piemonte, con cui è approvata ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 e dell’art. 10, comma 5 del D.D. 18 dicembre 2023, n. 2788 la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali della regione Piemonte e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici nella regione Piemonte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo, nonché gli atti presupposti, inclusi il bando, il decreto ministeriale, il DPCM di autorizzazione, la prova preselettiva, il punteggio conseguito pari a 33 e i verbali relativi ai quesiti. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e la condanna in forma specifica all'ammissione, anche cautelare, o, in subordine, il risarcimento in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale del concorso per la regione Piemonte e gli atti connessi. Poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate. L'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi hanno giustificato la richiesta di notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla preselezione, alla soglia regionale di ammissione, al punteggio attribuito, alla validità dei quesiti o alla graduatoria finale. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante le informazioni prescritte. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, inserire sulla home page il collegamento agli atti di notifica e rilasciare al ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con indicazione della data. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza è stata comunicata alle parti e trasmessa alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme alle altre disposizioni processuali indicate, della possibilità di disporre modalità speciali di notificazione nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati necessari.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio mediante le modalità autorizzate dal giudice.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; la relativa domanda non è stata esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati necessari.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del testo integrale degli atti processuali, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente le informazioni necessarie a rendere conoscibili autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, atti impugnati, motivi e modalità di seguito del processo.
  • Il giudice può stabilire termini perentori per l'esecuzione degli adempimenti di pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza determini l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.